Chi ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di un visto di ingresso per residenza elettiva deve stipulare una polizza assicurativa.
Lo straniero che ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché è titolare di una pensione percepita in Italia deve essere iscritto al SSN.
Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica puo' scegliere se stipulare una polizza sanitaria oppure puo' essere iscritto al SSN dall’ente con cui lo straniero ha stipulato la convenzione.
Il titolare di permesso di soggiorno per volontariato ha l’obbligo di polizza sanitaria.
Non sono obbligati coloro che possiedono un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27 T.U. Immigrazione in particolare lettere:
a) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia... );
i) (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti);
q) (giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia) se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Ovviamente questi soggetti ed i loro famigliari a carico se non sono iscritti al SSN devono possedere una copertura assicurativa (polizza sanitaria) per loro e per i famigliari a carico. L’iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
Si effettua con il pagamento di un contributo che è calcolato in percentuale al reddito percepito e non puo' mai essere inferiore all’importo minimo di € 2.000,00. È valida anche per i famigliari a carico ed il personale religioso pagano una quota di € 700,00 ed i soggetti collocati alla pari pagano una quota di € 1.200,00.
Possono effettuare l’iscrizione volontaria:
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- coloro che sono collocati alla pari (in questo solo caso anche per periodi inferiori ai tre mesi);
- i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
- il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente);
- il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR;
- i dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia; stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- i genitori ultra sessantacinquenni di stranieri regolarmente soggiornanti che sono entrati in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008.