Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio è previsto che la riabilitazione faccia cessare l’effetto preclusivo della condanna. Nel caso di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione non esiste un elenco di reati ostativi ma è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l’estinzione del reato prima della presentazione della domanda. Occorre tenere ben presente che la valutazione sulla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente, quindi l’Amministrazione, anche in caso di riabilitazione, potrà tenere conto del fatto storico della commissione del reato.
Sì, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti puo' presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:
Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.
La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione.
Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
La domanda è valutata dal Ministero dell’Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.
I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:
La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo' essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.
Impedisce l’acquisto della cittadinanza per matrimonio la condanna per un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro I, Titolo I, capi I-III del Codice Penale. Nel caso di procedimento penale pendente per uno di questi reati, la domanda di cittadinanza rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.
Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna (inclusa la sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per un delitto non colposo per la quale la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno riportata all’estero se la condanna è stata riconosciuta in Italia.
La domanda puo' in ogni caso essere respinta per “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.