Non sono obbligati coloro che possiedono un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27 T.U. Immigrazione in particolare lettere:
a) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia... );
i) (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti);
q) (giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia) se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Ovviamente questi soggetti ed i loro famigliari a carico se non sono iscritti al SSN devono possedere una copertura assicurativa (polizza sanitaria) per loro e per i famigliari a carico. L’iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.