Con l’art. 1 del D.L. n. 113/2018 è stata disposta la modifica dell’art. 5, co. 6 D.lgs. 286/98 con l’abrogazione della disposizione che prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali. Il decreto prevede l’introduzione di nuovi permesso di soggiorno di carattere temporaneo per salute, per calamità naturale oppure per particolare valore civile.