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A partire dal 2011 la Regione Piemonte, d’intesa con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e con le Province piemontesi, e in collaborazione con IRES Piemonte, ha promosso la costituzione di una Rete regionale con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime.

Riconosciuta sul piano legislativo dalla Legge Regionale 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, la Rete è articolata in 3 livelli con differenti soggetti e funzioni:
- Centro regionale (1)
- Nodi territoriali (8)
- Punti informativi (oltre 160)

Chi subisce o assiste a una discriminazione sul territorio piemontese, può rivolgersi al Nodo territoriale più vicino o a un Punto informativo.

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Il Tribunale di Roma, con un decreto del 21 dicembre 2020, ha confermato che la titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano, anche in considerazione della attuale emergenza sanitaria. Nel caso esaminato, un richiedente asilo in possesso soltanto della ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale ma ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si era visto rifiutare l’apertura del conto corrente. Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatorio tale comportamento ed ha ordinato a Poste Italiane di mettere fine a tale comportamento.

pdfTribunale di Roma Decreto 21 dicembre 2020

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Con l’ordinanza del 12 dicembre 2018, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato avverso il Regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e dichiarato il carattere discriminatorio dell’operato del Comune di Lodi. Il Regolamento, infatti, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, per accedere alle tariffe agevolate, debbano produrre anche la certificazione relativa ai beni immobili ed ai redditi prodotti all'estero rilasciata dalle Autorità del paese di origine. Sul punto il Tribunale ha invece stabilito che i cittadini non comunitari devono poter presentare la domanda allegando la certificazione ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell’Unione Europea.

pdfTribunale di Milano 12 dicembre 2018

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