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La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, con la sentenza del 2 settembre 2021, ha chiarito che l’assegno di maternità e di paternità deve spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari del cd. “permesso unico lavoro”, dicitura introdotta con la Direttiva 2011/98/UE e che comprende il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo e quello per motivi familiari. La normativa italiana, invece, richiedeva, per l’accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione, è stata dichiarata illegittima. 

pdfComunicato Stampa CGUE

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Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare n. 4079 del 7 maggio 2018

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