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La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

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Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che,  a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”. 

pdfTribunale Torino 10 marzo 2021

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni  (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

 

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Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

pdfD.L. n.130/2020

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A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive, la Commissione Nazionale Asilo ha diramato una circolare con la quale si informano le Commissioni Territoriali che le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutare sulla base della precedente normativa e, nel caso di diniego già adottato, potranno essere riesaminate su esplicita richiesta dell’interessato.

 pdfCircolare CNA

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 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione Sezioni Unite n. 29460/2019

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È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.

pdfDecreto Paesi Sicuri

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Il video descrive i requisiti per l'accesso ai servizi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale dopo la legge n.132/2018 - Avv. E. Vilardi (ASGI) - Progetto Mediato

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Il video descrive i requisiti per l'accesso ai servizi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale dopo la legge n.132/2018 - Avv. E. Vilardi (ASGI) - Progetto Mediato

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Incontri di Formazione del Progetto Prima (FAMI 2014-2020) "Pensare Prima al dopo"

Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge 132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)

 27 maggio 2019   - Vercelli

6 giugno 2019 - Cuneo

27 giugno - Novara

 

pdfSLIDE Avv. Pigino

- pdfVademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno (ANPAL Servizi)

- pdfnorma specifica del T.U. leggi bancarie

- pdfcircolare su profili applicativi

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