Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.
Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 bis del T.U. Immigrazione introducendo nuove disposizioni in tema di ingresso e soggiorno per volontariato. Le norme appena entrate in vigore regolano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale nell'ambito di una quota stabilita da un decreto che verrà emanato entro il 30 giugno di ogni anno. L'ingresso potrà avvenire previo nulla osta rilasciato in base alla sussistenza di diversi requisiti quali l'appartenenza del promotore dell'attività di volontariato a determinate categorie di enti senza scopo di lucro e di utilità sociale, la stipula di una convenzione tra volontario ed ente indicante in dettaglio le attività da svolgere, la polizza assicurativa e la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il permesso di soggiorno verrà rilascaito con la dicitura «volontario» per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.
ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
Circolare protezione umanitaria
Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 ter del T.U. Immigrazione in tema ingresso e soggiorno per ricerca. Le nuove disposizioni hanno la finalità di semplificare e accelerare le procedure di rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno per ricercatore per i possessori di un dottorato e altro titolo di studio superiore. Ai ricercatori sarà, inoltre, consentito di effettuare il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, fermi restando i requisiti di alloggio e di reddito. Al termine del periodo di ricerca previsto, il titolare di permesso di soggiorno per ricercatore potrà dichiarare la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. Le nuove disposizioni prevedono anche che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea possa essere autorizzato a soggiornare in Italia al fine di proseguire la ricerca iniziata nell'altro Stato Membro.
La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, ha affermato la necessità di dare attuazione alla norme previste dalla L. 46/2017 in tema di notifica via PEC dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Com’è noto l’entrata di vigore della procedura che prevede le notifiche ai richiedenti asilo tramite PEC con consegna del provvedimento da parte del responsabile del centro o la struttura ove questi sia accolto era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017. Ora la Commissione Nazionale chiede alle Commissioni territoriali di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il nominativo del responsabile del servizio di notificazione entro il 31 agosto 2018. L’avvio della procedura è fissato per il 30 settembre 2018.