Privacy Policy

Al fine di rendere efficaci le procedure di ricollocazione per i richiedenti la protezione internazionale aventi nazionalità per le quali il tasso di riconoscimento è pari o superiore al 75%, l’Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione in collaborazione con l’Ufficio EASO (European Asylum Support Office) di Roma ha recentemente istituito una linea telefonica dedicata (Relocation Hotline) al numero +39 345 405 73 16 o all’indirizzo e-mail relocation.italy@easo.europa.eu. I richiedenti asilo che rientrano in questa categoria, dopo aver formalizzato la domanda di protezione ed essersi sottoposti alla procedura di identificazione e fotosegnalamento, possono essere trasferiti in un altro Stato Membro nel quale sarà esaminata la loro domanda. Attualmente le principali nazionalità che possono beneficiare del programma di ricollocazione sono i richiedenti asilo eritrei, siriani e centrafricani.

Con la sentenza del 21 giugno 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il cittadino non comunitario, titolare del “permesso unico lavoro” deve poter beneficiare di una prestazione come l’assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448,
Ciò in quanto, la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, che istitutiva la procedura unica per il rilascio del cd “permesso unico lavoro” garantisce ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro un insieme comune di diritti validi per tutti i lavoratori non comunitari che soggiornano regolarmente e quindi anche le “prestazioni di sicurezza sociale” come l’assegno per le famiglie numerose.

pdfCGUE Sentenza 21 giugno 2017

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2928 del 14 giugno 2017 ha affermato che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,  “le sopravvenienze reddituali di segno positivo” che si siano verificate dopo la notifica del provvedimento di rigetto e che siano state portate all’attenzione dell’Amministrazione in sede di ricorso sono rilevanti e devono essere valutate in chiave prognostica.

pdfConsiglio di Stato n. 2928/2017

E’ entrato in vigore lo scorso 9 giugno il decreto del 5 maggio 2017, adottato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, in concorso con il Ministero del’Interno di “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno” con il quale si determinano i nuovi importi della tassa.
La misura del contributo viene determinata in euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; in euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; in euro 100,00  per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i permessi rilasciati a dirigenti e i lavoratori specializzati.

Il contributo non è dovuto per le richiesta presentata per soggetti minorenni ed in caso di richiesta del duplicato del documento.

Decreto contributo permesso di soggiorno

 

Il Tribunale di Torino, con una ordinanza del 1 giugno 2017, ha concesso la protezione umanitaria ad un richiedente asilo valutando positivamente la sua integrazione sociale, dimostrata dal buon livello di apprendimento della lingua italiana e dall’attività lavorativa e di volontariato svolta. Il Giudice afferma che pare “corretto valutare che dette attività, attuate in sede di accoglienza dei richiedenti asilo e proiettate nel futuro, possano costituire una stabile e rilevante condizione atta a favorire il positivo inserimento del soggetto nel contesto nazionale, condizione che sarebbe inevitabilmente vanificata in caso di suo forzoso rimpatrio, e che di conseguenza detta circostanza configuri un “serio motivo umanitario”, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno.

pdfOrdinanza 1.06.2017

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 18 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo art. 5 bis del D.L. 142 del 2015, rubricato “Iscrizione Anagrafica”.  
In particolare, si chiarisce che l’istituto della convivenza anagrafica deve trovare applicazione nei confronti del richiedente sia che questi si trovi presso un centro di prima accoglienza o in una struttura temporanea sia che sia accolto nel sistema SPRAR, sempre che non sia già registrato individualmente all’anagrafe. La nuova disposizione prevede anche che il responsabile debba dare comunicazione delle modifiche intervenute alla convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data della variazione e che la comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente asilo costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. Nella Circolare il Ministero chiarisce che questa ultima disposizione introduce una speciale disciplina della cancellazione anagrafica con effetto immediato,  salvo il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto.

pdfCircolare residenza richiedenti asilo

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search