Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione o un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera a meno che:
- il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
- sia già trascorso il periodo di durata dell’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
- l’interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno all’ingresso nel Paese.

Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell’Unione Europea.

Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza. Le domande relative ai visti d’ ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell’Unione Europea.

Esistono visti per:
- adozione;
- affari;
- cure mediche;
- motivi diplomatici;
- motivi familiari;
- gara sportiva;
- invito;
- investitori;
- lavoro autonomo;
- lavoro autonomo per costituzione di start up innovative;
- lavoro subordinato (stagionale e non stagionale);
- missione;
- motivi religiosi;
- reingresso;
- residenza elettiva;
- ricerca;
- studio;
- transito aeroportuale;
- transito;
- trasporto;
- turismo;
- vacanze-lavoro;
- volontariato.

Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo.
Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 17 aprile 2018, ha dichiarato lo status di cittadini italiani dei discendenti, nati in Brasile, di un cittadino italiano deceduto senza rinunciare alla cittadinanza italiana né acquisire quella brasiliana. Il Tribunale ha ammesso il ricorso alla via giudiziale per l’accertamento della cittadinanza iure sanguinis in presenza di un grave ritardo da parte dell’Autorità Consolare italiana in Brasile a cui i ricorrenti si erano rivolti fin dal 2014. Nella sentenza si legge, infatti, che l’Amministrazione è tenuta ha rispettare il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/1994 e che l’incertezza in ordine al definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza ed il decorso di un lasso irragionevole di tempo equivalgono ad un diniego che giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale.

pdfTribunale di Roma 17 aprile 2018

Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare n. 4079 del 7 maggio 2018

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