La richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione.
Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
La domanda è valutata direttamente dalla Prefettura del luogo in cui risiede il richiedente.
L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è regolato dall’art. 5 L. 91/1992.
Il coniuge di cittadino italiano puo' richiedere la cittadinanza italiana se dalla data del matrimonio sono trascorsi almeno due anni (se la coppia risiede in Italia) oppure tre anni (se la coppia risiede all’estero), senza che sia intervenuta separazione legale o scioglimento del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli della coppia.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l’acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.
I discendenti in linea retta di un cittadino italiano possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se dimostrano che nessuno dei propri ascendenti ha rinunciato espressamente alla cittadinanza. Se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità devono chiedere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poi presentare all’Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza. In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza fino al termine della procedura.
Se sono all’estero la procedura deve essere svolta per il tramite della rappresentanza consolare.
Il rigetto viene notificato dall’ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza. Contro il diniego del visto per motivi di famiglia o quale familiare di cittadino dell’Unione Europea o per motivi umanitari si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.
Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l’impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.