La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.
L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale.
L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, dove ritenuto opportuno, invierà̀ una nota di feedback alla Commissione contenente gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento. Ricevuta la nota, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.
La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l’iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri).
Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.
Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.
Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali”.
Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.
Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull’approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all’individuazione di una presunta situazione di tratta.
Il Sistema italiano Antitratta è costituito dall’insieme di interventi realizzati in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento tramite il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale ed è coordinato e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
Il Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento (PNA) stabilisce le strategie di intervento dello Stato sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, con l’obiettivo di migliorare la risposta nazionale al fenomeno in termini di prevenzione, contrasto e repressione del crimine, protezione e integrazione delle vittime e cooperazione con i paesi d’origine.
Il Piano definisce le priorità di intervento, le possibili fonti di finanziamento, le principali azioni che devono essere sviluppate sul territorio e le amministrazioni competenti per ciascuna azione.
La tratta di esseri umani, punita dall’art. 601 c.p., è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell’accattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi.
La legge punisce penalmente questo comportamento, prevedendo una pena detentiva compresa tra 8 e 20 anni.