Vi possono accedere i residenti in Italia, cittadini italiani e comunitari e cittadini stranieri con un regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno (ex art. 41 TUI).
Nel caso di titolari di permesso per cure mediche di durata inferiore a 1 anno, alcuni Tribunali hanno riconosciuto comunque la spettanza del diritto, in particolare se gli interessati erano stati titolari, in passato, di diversi permessi che, cumulati, superavano la durata di 12 mesi complessivi.
È necessario presentare una domanda amministrativa di accertamento sanitario (preceduta dall’invio del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista o dal medico del Patronato).
È rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e in possesso di determinati requisiti.
Quanto ai requisiti di cittadinanza, la prestazione spetta:
L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro appare in contrasto con la direttiva 2011/98, art. 12, c. 1, lett. c e h, ma sul punto non vi sono ancora pronunce.
È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo (sulla legittimità di tale requisito potranno però essere rilevanti le decisioni delle Alte corti relative all’analogo requisito previsto per il Reddito di cittadinanza, sebbene anche qui dimezzato).
Quanto ai requisiti economici, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore a euro 6.000 e un reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (oltre a ulteriori limiti di patrimonio mobiliare e immobiliare).
Introdotto con D.L. 48/2023 (conv. in L. 85/2023) quale nuova misura di “attivazione al lavoro”, è entrato in vigore dal 1° settembre 2023.
La misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già in corso al momento della domanda, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga nel corso del periodo di ricezione della prestazione.
Per usufruire della misura è richiesta la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato e la frequentazione di un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa (progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, comunque denominate, progetti utili alla collettività, servizio civile universale); il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle predette attività.
È previsto un importo a titolo di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, di 350 euro al mese, erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell'INPS.
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione di redditi, patrimonio immobiliare o mobiliare, nucleo familiare, ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023, il Ministero del lavoro ha elencato i soggetti che possono rientrare nella categoria d) sopra indicata, ma tale elencazione non deve considerarsi esaustiva: vengono spesso segnalati casi di persone non prese in carico dai servizi sociali, pur essendo in condizioni di oggettivo svantaggio, che perdono pertanto la possibilità di accedere alla prestazione.
Quanto ai requisiti di cittadinanza, la prestazione spetta:
È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (sulla legittimità di tale requisito potranno però essere rilevanti le decisioni delle Alte corti relative all’analogo requisito previsto per il Reddito di cittadinanza, sebbene qui dimezzato).
L’esclusione dei cittadini stranieri titolari di tutti gli altri permessi di soggiorno nonché per assenza del requisito di lungo residenza, specialmente nel caso di soggetti in carico ai servizi sociali o con permessi per vittime di violenza o di tratta, pare in contrasto con il principio di ragionevolezza: la questione potrà essere sottoposta alle autorità giudiziarie.
Quanto ai requisiti economici, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore a € 9.360 e un reddito familiare inferiore a € 6.000 annui (o € 7.560 annui in determinate condizioni di età e disabilità) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
Introdotto con D.L. 48/2023 (conv. in L. 85/2023) quale nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.
L'importo dell'Assegno di inclusione è non inferiore a € 480 annui e non superiore a € 6.000 annui, o € 7.560 annui (sempre al ricorrere di determinate condizioni), moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo (fino ad un massimo di € 3.360 annui).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
I componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (sono esclusi i beneficiari di età pari o superiore a 60 anni, con disabilità o affetti da patologie oncologiche, con carichi di cura – cioè con figli di età inferiore a 3 anni, oltre ad altre categorie - inseriti nei percorsi di protezione per donne vittime di violenza) e ogni 90 giorni sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di corsi funzionali all’adempimento del predetto obbligo, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, non avrà diritto all’assegno il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il beneficiario è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento (ad es. la variazione di redditi, nucleo familiare, avvio di attività lavorative subordinate o autonome, etc.) a pena di decadenza del beneficio.
In pratica la procedura di questi nuovi ingressi fuori quota dovrebbe essere la seguente: