E’ possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori ultrasessantacinquenni a carico e quali sono le tariffe?
Con l’accordo sul documento contente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” volto a uniformare le varie prassi sul Territorio Nazionale si sono stabilite le modalità per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori a carico ultra-sessantacinquenni che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 5.11.08. L’iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo direttamente alla Regione o Provincia Autonoma, tramite conto corrente postale o F24. Per quanto riguarda le tariffe si richiama il DM 8.10.1986 che prevede che l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo fissato nella misura del 7,50% (fino a 20.658,27 € annui) e del 4,00% (sulla quota eccedente da 20.658,27 € fino al limite di 51.645,68 € annui). L'ammontare del contributo non può mai essere inferiore a 387,34 €. L’iscrizione volontaria ha validità per l’anno solare e prescinde dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Il coniuge non comunitario dello stesso sesso del cittadino italiano ha diritto al rilascio della carta di soggiorno?
Si, il coniuge cittadino extracomunitario ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.30 del 2007 in qualità di coniuge del cittadino italiano, rientrando tra i familiari indicati nell'art. 2 del D.Lgs 30/2007. La nozione di coniuge non viene infatti valutata sulla base dell'ordinamento italiano ma in base all'ordinamento dello Stato in cui è stato contratto il vincolo matrimoniale.
I coniugi aventi cittadinanza straniera possono avviare la procedura di separazione in Italia?
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano, sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 non ha subito variazioni e sarà sempre pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità).
Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito sono: Richiedente : 5.824,91 annui Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui
Qual è il limite di reddito per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Il nuovo limite di reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (cioè il reddito netto) fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata dell’1,3%, è ora fissato a 10.766,33 euro annui, rispetto al precedente di 10.628,16 euro.
E’ possibile chiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?
Si, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
E’ possibile ottenere la cittadinanza italiana dopo una condanna penale?
Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio le condanne che impediscono l'acquisto della cittadinanza sono indicate nell'art. 6, co. 1 della L. 91 del 1992. Si tratta di condanne per reati contro la personalità dello Stato ed, in ogni caso, per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Sono ostative anche le condanne straniere ad una pena detentiva superiore ad un anno se riconosciute in Italia. L'art. 6, co. 3 stabilisce, tuttavia, che la riabilitazione fa cessare l'effetto preclusivo della condanna. Nel caso di richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, lett. f) L. 91 del 1992 ovvero dopo dieci anni di residenza è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato. Tuttavia occorre tenere ben presente che nel caso di richiesta di cittadinanza "per naturalizzazione" la valutazione dell'Amministrazione comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente. Il Ministero, quindi, valuterà sia il fatto storico della commissione del reato, sia il tempo eventualmente trascorso dal fatto e l'intervenuta eliminazione degli effetti penali, dando adeguato conto di tali considerazioni nella motivazione del provvedimento finale.
E’ possibile avere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di cittadinanza?
Si, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere all’area tramite il codice della propria istanza. Nel caso in cui vi sia indicato che “l'istruttoria è completa, la domanda è in fase di valutazione" significa che l’ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno che si occupa delle istanze presentata ai sensi dell’art. 9 L. 91/92 (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione -Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze) dispone di tutti gli elementi, compresi quelli forniti dalla competente Prefettura, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di "preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che dovrenno essere prese in considerazione dal Ministero per la decisione finale. Gli interessati, anche tramite legale possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: » area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 ) » area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 ) » area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 ) specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)
Analoghe considerazioni valgono per le richieste di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, per le quali sarà però la competente Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego. Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it Sportello cittadinanza on line.
Quali documenti sono necessari per richiedere la cittadinanza italiana?
Tutte le informazioni relative alla documentazione richiesta per fare domanda di cittadinanza per residenza in Italia o per matrimonio con cittadino italiano, insieme alla relativa modulistica (scaricabile), sono disponibili sul sito del progetto della Prefettura di Torino "Lo Stato per i Nuovi Cittadini" . Sullo stesso sito è inotre disponibile un servizio di prenotazione on-line per fissare l'appuntamento per presentare l'istanza di cittadinanza.
Quali sono i casi di acquisto dalla cittadinanza italiana per ius soli ovvero nascita sul suolo italiano?
In base all’art. 1 della L. 91 del 1992, è cittadino italiano chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Infine, in base all’art. 4, co. 2 della L. 91 del 1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.
Quanti anni di residenza occorrono per richiedere la cittadinanza italiana?
La richiesta di cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9 della L. 91 del 1992 può essere presentata dopo un periodo di residenza anagrafica nel territorio italiano che varia a seconda della cittadinanza dello straniero. I cittadini comunitari possono presentare la domanda di concessione dopo 4 anni di residenza, gli apolidi ed i rifugiati dopo 5 anni ed i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea dopo 10 anni.
Ai sensi dell’art. 9 cit. la cittadinanza italiana può essere concessa anche allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni oppure allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
Quali sono le modalità di richiesta della cittadinanza per il coniuge straniero di cittadino italiano?
La richiesta di cittadinanza iure matrimonii può essere presentata dopo 2 anni dalla data di celebrazione del matrimonio se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dalla coppia. Nel caso in cui il coniuge non sia cittadino italiano per nascita ma per naturalizzazione i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del giuramento come cittadino italiano. La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00. Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto. Rimane, invece, la competenza del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?
L’art. 14 della L. 91 del 1992 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. In base alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 572/1993 la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione, come per esempio l'iscrizione anagrafica. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato più volte che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. Il requisito della convivenza deve essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione personale dei coniugi. Pertanto l’art. 14 della L. 91/1992 deve trovare applicazione anche nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, qualora questi mantenga la potestà genitoriale ed eserciti il diritto di visita previsto nella sentenza di separazione.
Quanto tempo occorre per ottenere la risposta sulla richiesta di cittadinanza italiana?
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 362/1994, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle istanze di cittadinanza italiana è di 730 giorni (ovvero 2 anni). Con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992 (cd. “naturalizzazione") la giurisprudenza ha affermato che la scadenza del termine biennale non comporta di per sé l’accoglimento tacito dell’istanza, tuttavia il ritardo nella definizione del procedimento costituisce violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi tempestivamente come stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, violazione sanzionabile da parte dell' Autorità Giudiziaria. Deve, invece, sottolinearsi il carattere perentorio del termine biennale per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992 (acquisto per matrimonio). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che decorso il termine biennale, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo precluso ai sensi dell’art. 8, co. 2 L. 91/1992 l’adozione di un provvedimento negativo.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta della cittadinanza italiana e quali documenti fiscali è necessario presentare?
Nel caso di richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.91 è necessario essere in possesso di un reddito personale (o familiare) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a - euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico - euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico - euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. Si devono presentare i modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi degli ultimi 3 anni.
E’ possibile essere assunti con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9bis del D.Lgs. 286/98, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore non comunitario che sia in possesso della ricevuta di rilascio o di rinnovo tempestivamente richiesto, può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dei motivi ostativi da parte dell’Amministrazione.
E’ possibile rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?
Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il lavoratore abbia la disponibilità di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Con la circolare n. 35 del 5 novembre del 2013, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno confermato che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato sin dal primo ingresso in Italia. La conversione deve avvenire nell’ambito delle quote disponibili all’interno del decreto flussi per l’assunzione di lavoratori non comunitari ed è subordinata al fatto che il lavoratore sia stato effettivamente assunto in precedenza con contratto stagionale.
E’ consentito svolgere attività lavorativa con il permesso di soggiorno per studio?
Ai sensi dell’art. 14, co. 4 del D.P.R. 394/99 lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore.
Quando è necessario provvedere all’aggiornamento del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo?
In base alle istruzioni del Ministero è necessario aggiornare il permesso Ue nel caso di : - cambio della provincia di residenza; - inserimento figlio minore nato in Italia o del figlio infraquattordicenne entrato per ricongiungimento familiare; - rilascio di nuovo passaporto; - rettifica di dati anagrafici come nome cognome luogo e data di nascita; - cambio di cittadinanza. Inoltre se il documento viene aggiornato con nuove fotografie ogni 5 anni ha anche validità di documento di identità.
Anche i minorenni devono pagare il costo del permesso di soggiorno elettronico?
Si, a partire dal 23 luglio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 122 del 7 luglio 2016, che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 33530 del 3 agosto 20116 ha precisato che il costo pari ad euro 30,46 per la produzione del permesso di soggiorno elettronico è posto a carico di ogni singolo utente, ancorchè minore. Sul punto è necessario provvedere al pagamento con l'apposito bollettino, indicando nella sezione "Eseguito da" il nome ed il cognome del minore.
In quali casi può essere revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione del titolare per motivi di pericolosità sociale; c) quando il titolare viene ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Non è prevista invece la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza di reddito o per disoccupazione.
Il divorzio o l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione incide sul diritto di soggiorno dei loro familiari non comunitari?
Il coniuge non comunitario del cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche dopo lo scioglimento del matrimonio a condizione che abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
Dopo quanto tempo il familiare non comunitario di cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente?
Il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione Europea acquista il diritto al soggiorno permanenza dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione. Questo diritto viene meno nel caso di assenza dall'Italia per più di due anni consecutivi.
In quali casi viene rilasciato il permesso di soggiorno per residenza elettiva?
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato a colui che, anche a seguito del rilascio del visto per residenza elettiva, intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorativa. Il permesso viene, dunque, rilasciato a chi sia in grado di fornire idonee garanzie sulla disponibilità di una abitazione e di risorse economiche autonome, stabili e regolari, per sé e per eventuali familiari a carico derivanti da rendite, pensioni o attività gestite all’estero.
Al compimento dei 14 anni il figlio titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con i genitori deve richiedere il rilascio di un permesso autonomo?
Si, al compimento del 14° anno di età occorre chiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno CE separato dei genitori. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio rinnovo ma di un aggiornamento quindi non sarà necessario dare la dimostrazione dei requisiti previsti per il rilascio.
Qual’è la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro é rilasciato e rinnovato per una durata non superiore a:
a) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale; b) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; c) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come avviene la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro?
Ai sensi dell'art. 14, c. 5 D.P.R. 394/99 coloro che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o la laurea specialistica dopo aver frequentato il corso di studio in Italia, convertono il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza attendere il “decreto flussi”. Per tutti gli altri, trova applicazione l'art. 14, co. 6 D.P.R. 394/99 che prevede, invece, la conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro nell'ambito delle quote stabilite a tale scopo nel "decreto - flussi". La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggirno e previa sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico. Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine.Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello.
E’ possibile rinnovare il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato per almeno un anno. Ai sensi dell’art. 37, co. 5 D.P.R. 394/99 il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato a meno che il titolare non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro o che, comunque, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato ad altro titolo (ad es. per motivi familiari). Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non può pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari. Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relaziona al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, precisando che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari Si segnala, infine, che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
E’ possibile fare rientro nel Paese di origine con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno?
Come è noto chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità. Chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno potrà rientrare nel Paese di origine ma il viaggio di andata o di ritorno non dovrà prevedere il passaggio in un Paese dell'area Schengen. L’interessato dovrà portare con sé il passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) per dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo. Coloro che sono in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare possono muoversi nell’Area Schengen per tutta la durata del visto se sono in possesso di un visto Schengen uniforme valido. Se, invece, intendono recarsi nel Paese di origine dovranno viaggiare con il volo diretto senza transitare in un altro Paese dell'area Schengen. In ogni caso, insieme alla ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio ed al passaporto, dovranno esibire il visto di ingresso.Nel caso invece di presentazione di richiesta di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile per costoro lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
Al compimento del diciottesimo anno, il figlio ancora a carico dei genitori può rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari?
La Direttiva del Ministero dell’Interno Prot 17272/7 del 28 marzo 2008 ha chiarito la questione in senso positivo. Può accadere, infatti, che il giovane regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento della maggiore età, non sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti per il rinnovo/conversione previsto dall’art. 32 D.lgs. 286/98 (permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) ma continui a vivere in famiglia a carico dei genitori. Nel caso in cui il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 D.Lgs. 286/98, il figlio maggiorenne potrà ottenere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore. Tali considerazioni si allineano alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte precisato l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, rimanga nell’abitazione dei genitori e non abbia ancora raggiunto una propria indipendenza economica.
A quanto ammonta il contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno? E’ possibile ottenerne la restituzione in caso di diniego?
Come è noto il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è stato cancellato dal Tar del Lazio nel maggio 2016 in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta in via provvisoria Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.
Per quanto tempo viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
La legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha modificato l'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del Testo Unico Immigrazione. In base a tali modifiche, il lavoratore che perde il posto di lavoro otterrà un permesso per attesa occupazione "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato?
Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiare di un reddito calcolato in base ai parametri del ricongiungimento familiare. La più recente giurisprudenza ha affermato che il reddito in questione può derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o cd. "contratti atipici".
Per quanto tempo occorre essere stati titolari di permesso di soggiorno per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questa è, secondo la Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli stati membri di adottare norme più favorevoli. La decisione in questione avvalla, dunque, un orientamente restrittivo in contrasto con alcune decisioni di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza quinquennale del familiare.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
I parametri di reddito per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi di quelli richiesti per il ricongiungimento familiare.
L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 è pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità).
Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono: Richiedente : 5.824,91 annui Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui
Cosa accade se il rinnovo è richiesto oltre i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno?
La costante giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio. Lo straniero che abbia presentato la domanda oltre tale termine ha diritto che la stessa sia valutata dall'Amministrazione che terrà conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge senza pervenire al rigetto dell'istanza per il solo fatto del ritardo. Quindi fino all'esito del procedimento di rinnovo, anche chi ha presentato in ritardo la richiesta si trova nella stessa situazione di chi ha invece presentato la richiesta entro il sessantesimo giorno.
Quali diritti sono garantiti allo straniero in possesso della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?
Allo straniero che sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo sono assicurati tutti i diritti connessi alla regolarità del soggiorno (iscrizione al SSN, iscrizione al Centro per l'impiego, assunzione con contratto di lavoro, ecc..).
Recentemente il D.L. 24.1.2012 (cd. "Decreto Monti") ha modificato l'art. 5 del T.U.Immigrazione introducendo il comma 9 bis che prevede che:
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma (rilascio del permesso di soggiorno rinnovato), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)