Nel caso di richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.91 è necessario essere in possesso di un reddito personale (o familiare) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a
- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Si devono presentare i modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi degli ultimi 3 anni.
La costante giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio. Lo straniero che abbia presentato la domanda oltre tale termine ha diritto che la stessa sia valutata dall'Amministrazione che terrà conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge senza pervenire al rigetto dell'istanza per il solo fatto del ritardo. Quindi fino all'esito del procedimento di rinnovo, anche chi ha presentato in ritardo la richiesta si trova nella stessa situazione di chi ha invece presentato la richiesta entro il sessantesimo giorno.
Allo straniero che sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo sono assicurati tutti i diritti connessi alla regolarità del soggiorno (iscrizione al SSN, iscrizione al Centro per l'impiego, assunzione con contratto di lavoro, ecc..).
Recentemente il D.L. 24.1.2012 (cd. "Decreto Monti") ha modificato l'art. 5 del T.U.Immigrazione introducendo il comma 9 bis che prevede che:
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma (rilascio del permesso di soggiorno rinnovato), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)
1 marzo 2013 ore 10:30
Sala della Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo
piazza Bernini 5 - Torino
Mediato: Iniziative sulla mediazione interculturale in rete a Torino
Introduce i lavori Suor Giuliana Galli della Compagnia di San Paolo
Durante l'incontro verrà presentata l'attività della seconda annualità del progetto MEDIATO insieme ad altre esperienze di mediazione interculturale sviluppate in rete a Torino.
Al via il Ciclo di incontri sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo a cura dell'ASGI, rivolto agli operatori e mediatori interculturali del settore pubblico e privato che lavorano sui temi dell'immigrazione e che si relazionano con utenza straniera. Quest'anno gli incontri saranno dedicati agli Aspetti normativi e amministrativi dell'inserimento lavorativo dei migranti
l ciclo di incontri, a cura dell'ASGI, è organizzato in collaborazione con la Provincia di Torino e si pone nell'ambito del progetto Prov@work (finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - FEI 2007-2013 azione 2 n. progetto 100905) che ha come finalità quella di migliorare il livello di occupabilità delle persone migranti iscritte ai Centri per l'Impiego (CPI) della Provincia di Torino. L' aggiornamento proposto, relativo alla condizione del lavoratore straniero, vuole essere uno strumento di supporto al lavoro dei tutoring del progetto.
Per il programma degli incontri e le iscrizioni clicca qui
Termine delle iscrizioni il 3 marzo 2013
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Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi |
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CORSO di AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO anno 2013
a cura dell'ASGI
Aspetti normativi e amministrativi sull'inserimento lavorativo dei migranti
Il ciclo di incontri, a cura dell'ASGI, è organizzato in collaborazione con la Provincia di Torino e si pone nell'ambito del progetto Prov@work (finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - FEI 2007-2013 azione 2 n. progetto 100905) che ha come finalità quella di migliorare il livello di occupabilità delle persone migranti iscritte ai Centri per l'Impiego (CPI) della Provincia di Torino. L' aggiornamento proposto, relativo alla condizione del lavoratore straniero, vuole essere uno strumento di supporto al lavoro dei tutoring del progetto e di tutti i soggetti che a vario titolo si occupano dell'argomento e si pone in continuità con il percorso di aggiornamento legislativo rivolto a mediatori e operatori del settore pubblico o privato che si relazionano con utenza straniera, iniziato dal progetto Mediato nel 2012.
Il percorso si articolerà in quattro incontri dedicati alle alte professionalità, alla situazione dei richiedenti asilo e titolari di protezione, allo stato di avanzamento delle pratiche della Sanatoria 2012 e alle procedure, prassi e problematiche legate al riconoscimento dei titolo di studio conseguiti all'estero.