Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Può essere rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale qualora la Commissione Territoriale non accolga la richiesta ma decida di trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di detto permesso ritenendo sussistenti “gravi motivi di carattere umanitario”. 
Viene, inoltre, rilasciato allo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento che risulti destinatario di un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98.
A sensi dell’art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 109/2012 può ora essere rilasciato al lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento nei confronti del datore di lavoro nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.
Vi è poi il caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato a seguito di emanazione da parte del Governo di misure di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 286/98 (come avvenuto nel caso della cd. “Emergenza Nord Africa”.
L’art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari previa acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal Territorio Nazionale.

Lo stato per i nuovi cittadini29 maggio 2013, ore 14:30
presso Aula Magna del Liceo D'Azeglio
via Parini 8 - Torino

Presentazione del Progetto della Prefettura di Torino
"LO STATO PER I NUOVI CITTADINI " (Fondo Europeo Integrazione 2011 - AZIONE 8 - OE + UTG)

Il Progetto "Lo Stato per i nuovi cittadini" promuove il miglioramento dell'erogazione dei servizi amministrativi offerti dalla Prefettura di Torino ai cittadini stranieri, rendendo più agevole l'accesso agli Uffici,

Seminario Diritto dAsilo24 maggio 2013 ore 9:00– 13:00
Consiglio Regionale del Piemonte Sala Viglione 
Palazzo Lascaris
via Alfieri, 15 – Torino

Seminario: IL DIRITTO DI ASILO NELL'UNIONE EUROPEA

petrarca231 maggio 2013 ore 9:00 – 16: 00
presso Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus
Corso Brin, 26 - Torino
Seminario di formazione per docenti e operatori dell'Educazione degli Adulti
ITALIANO L2: WORKSHOP E MATERIALI DIDATTICI PER APPRENDENTI ADULTI

In base all’art. 1 della L. 91 del 1992, è cittadino italiano chi e' nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale questi appartengono.

Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di altra cittadinanza.

Infine, in base all’art. 4, co. 2 della L. 91 del 1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta', diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.

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