Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
29 maggio 2013, ore 14:30
presso Aula Magna del Liceo D'Azeglio
via Parini 8 - Torino
Presentazione del Progetto della Prefettura di Torino
"LO STATO PER I NUOVI CITTADINI " (Fondo Europeo Integrazione 2011 - AZIONE 8 - OE + UTG)
Il Progetto "Lo Stato per i nuovi cittadini" promuove il miglioramento dell'erogazione dei servizi amministrativi offerti dalla Prefettura di Torino ai cittadini stranieri, rendendo più agevole l'accesso agli Uffici,
24 maggio 2013 ore 9:00– 13:00
Consiglio Regionale del Piemonte Sala Viglione
Palazzo Lascaris
via Alfieri, 15 – Torino
Seminario: IL DIRITTO DI ASILO NELL'UNIONE EUROPEA
31 maggio 2013 ore 9:00 – 16: 00
presso Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus
Corso Brin, 26 - Torino
Seminario di formazione per docenti e operatori dell'Educazione degli Adulti
ITALIANO L2: WORKSHOP E MATERIALI DIDATTICI PER APPRENDENTI ADULTI
In base all’art. 1 della L. 91 del 1992, è cittadino italiano chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Infine, in base all’art. 4, co. 2 della L. 91 del 1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.