La richiesta di cittadinanza iure matrimonii può essere presentata dopo 2 anni dalla data di celebrazione del matrimonio se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dalla coppia. Nel caso in cui il coniuge non sia cittadino italiano per nascita ma per naturalizzazione i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del giuramento come cittadino italiano.
La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00.
Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.
Rimane, invece, la competenza  del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L’art. 14 della L. 91 del 1992 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 572/1993 la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione, come per esempio l'iscrizione anagrafica.
La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato più volte che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. Il requisito della convivenza deve essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione personale dei coniugi. Pertanto l’art. 14 della L. 91/1992 deve trovare applicazione anche nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, qualora questi mantenga la potestà genitoriale ed eserciti il diritto di visita previsto nella sentenza di separazione.

Con l’accordo sul documento contente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” volto a uniformare le varie prassi sul Territorio Nazionale si sono stabilite le modalità per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori a carico ultra-sessantacinquenni che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 5.11.08.
L’iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo direttamente alla Regione o Provincia Autonoma, tramite conto corrente postale o F24.
Per quanto riguarda le tariffe si richiama il DM 8.10.1986 che prevede che l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo fissato nella misura del 7,50% (fino a 20.658,27 € annui) e del 4,00% (sulla quota eccedente da 20.658,27 € fino al limite di 51.645,68 € annui).
L'ammontare del contributo non può mai essere inferiore a 387,34 €.
L’iscrizione volontaria ha validità per l’anno solare e prescinde dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

La Direttiva del Ministero dell’Interno Prot 17272/7 del 28 marzo 2008 ha chiarito la questione in senso positivo. Può accadere, infatti, che il giovane regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento della maggiore età, non sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti per il rinnovo/conversione previsto dall’art. 32 D.lgs. 286/98 (permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) ma continui a vivere in famiglia a carico dei genitori.
Nel caso in cui il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 D.Lgs. 286/98, il figlio maggiorenne potrà ottenere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore.
Tali considerazioni si allineano alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte precisato l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, rimanga nell’abitazione dei genitori e non abbia ancora raggiunto una propria indipendenza economica.

 

 Come è noto il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è stato cancellato dal Tar del Lazio nel maggio 2016 in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta in via provvisoria Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 362/1994, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle istanze di cittadinanza italiana è di 730 giorni (ovvero 2 anni).
Con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992 (cd. “naturalizzazione") la giurisprudenza ha affermato che la scadenza del termine biennale non comporta di per sé l’accoglimento tacito dell’istanza, tuttavia il ritardo nella definizione del procedimento costituisce violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi tempestivamente come stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, violazione sanzionabile da parte dell' Autorità Giudiziaria.
Deve, invece, sottolinearsi il carattere perentorio del termine biennale per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992 (acquisto per matrimonio). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che decorso il termine biennale, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo precluso ai sensi dell’art. 8, co. 2 L. 91/1992 l’adozione di un provvedimento negativo.

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