La richiesta di cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9 della L. 91 del 1992 può essere presentata dopo un periodo di residenza anagrafica nel territorio italiano che varia a seconda della cittadinanza dello straniero. I cittadini comunitari possono presentare la domanda di concessione dopo 4 anni di residenza, gli apolidi ed i rifugiati dopo 5 anni ed i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea dopo 10 anni.
Ai sensi dell'art. 14, c. 5 D.P.R. 394/99 coloro che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o la laurea specialistica dopo aver frequentato il corso di studio in Italia, convertono il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza attendere il “decreto flussi”.
Per tutti gli altri, trova applicazione l'art. 14, co. 6 D.P.R. 394/99 che prevede, invece, la conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro nell'ambito delle quote stabilite a tale scopo nel "decreto - flussi". La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggirno e previa sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico. Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine.Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato per almeno un anno. Ai sensi dell’art. 37, co. 5 D.P.R. 394/99 il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato a meno che il titolare non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro o che, comunque, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato ad altro titolo (ad es. per motivi familiari).
Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non può pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari.
Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relaziona al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, precisando che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari
Si segnala, infine, che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ai sensi dell’art. 14, co. 4 del D.P.R. 394/99 lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore.
Come è noto chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità.
Chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno potrà rientrare nel Paese di origine ma il viaggio di andata o di ritorno non dovrà prevedere il passaggio in un Paese dell'area Schengen. L’interessato dovrà portare con sé il passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) per dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo.
Coloro che sono in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare possono muoversi nell’Area Schengen per tutta la durata del visto se sono in possesso di un visto Schengen uniforme valido. Se, invece, intendono recarsi nel Paese di origine dovranno viaggiare con il volo diretto senza transitare in un altro Paese dell'area Schengen. In ogni caso, insieme alla ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio ed al passaporto, dovranno esibire il visto di ingresso.Nel caso invece di presentazione di richiesta di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile per costoro lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
L’art. 19 del D.Lgs. 286/98 indica quali sono le categorie di persone per le quali è vietata l’espulsione ovvero i minori di anni 18, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (salvi i casi di pericolosità sociale), coloro che convivono con il coniuge o con un parente entro il secondo grado italiani ed infine le donne incinte e fino a sei mesi di vita del bambino (nonchè il marito/padre convivente).
In base al comma 1 dell’art. 19 cit. è inoltre sempre vietata l’espulsione di uno straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religiose o opinioni politiche o altre condizioni personali o sociali .
La stessa disposizione prevede, infine, che l’esecuzione dell’espulsione di persone particolarmente vulnerabili quali disabili, anziani, genitori in famiglie monoparentali ovvero vittime di violenza devono essere effettuate con modalità compatibili con le singole condizioni dei destinatari del provvedimento.