Report di analisi delle normative vigenti e della loro giurisprudenza nell’ambito del riconoscimento di qualifiche e titoli di studio acquisiti in altri paesi in relazione ai diversi percorsi di accesso al lavoro e al sistema educativo di istruzione e formazione.

a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino: Manuela Consito, Responsabile scientifico per il DG Unito; Elena Belliardo, Borsista di ricerca per il DG Unito; Rosalba Botte, DG Unito; Alice Bacchella, Borsista “Dallo studio alla ricerca” per il DG Unito.

Gli istituti tecnici superiori sono un sistema di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che, rispondendo alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, erogano percorsi formativi integrati per la preparazione di tecnici specializzati promuovendo processi di innovazione.

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, n. 86 possono iscriversi presso un istituto tecnico superiore coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un diploma professionale tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226.

L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento, mediante giudizio di equivalenza, delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Al termine del corso di studi, si consegue un diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche. La certificazione rilasciata che attesta le competenze acquisite è valida in ambito nazionale (art. 69 legge 144/1999).

Ai sensi del D.P.R. dell’11 luglio 1980 n. 382, coloro che abbiano conseguito presso Università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e i lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria o di istruzione professionale possano ottenere l'equipollenza con i titoli di studio finali italiani.

Gli interessati possono presentare domanda di rilascio della dichiarazione di equipollenza all’Ufficio Scolastico della provincia di residenza se si tratta di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure all’Ufficio Scolastico Regionale se si tratta di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Occorre rilevare che, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza, non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani: l’effettiva corrispondenza tra le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio, tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane deve essere valutata caso per caso.

Per tali ragioni, gli interessati possono eventualmente essere sottoposti a prove integrative ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da un’apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

La norma vigente in materia di giudizio di equipollenza in riferimento ai diplomi di scuola secondaria superiore o inferiore individua come soggetti legittimati attivi solamente i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni.

Allo stato attuale, coloro che abbiano la cittadinanza di un paese terzo, pur potendo validamente proseguire il proprio percorso di studi in Italia mediante un giudizio di equivalenza relativo al pregresso percorso di studi, non possono ottenere il giudizio di equipollenza e, conseguentemente, il riconoscimento legale del diploma straniero di scuola secondaria superiore o inferiore.

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Oltre al giudizio di equivalenza, il titolare di un titolo di studio estero può richiedere la c.d. dichiarazione di equipollenza, con la quale, al termine di un procedimento amministrativo caratterizzato da una dettagliata analisi del percorso di studi svolto all’estero, si conferisce, in Italia, valore legale al titolo straniero, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane.

Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale, al fine di assicurare ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini non regnicoli e agli stranieri il diritto di poter liberamente circolare, studiare e lavorare, introduceva una procedura con cui le università potevano dichiarare la corrispondenza tra il titolo estero rilasciato dalle università o da altri altri istituti superiori stranieri e il titolo italiano ovvero ammettere l’interessato a sostenere l’esame di laurea con dispensa totale o parziale degli esami di profitto.

Tale disposizione è stata abrogata per effetto della legge 148 del 2002, la quale, ricalcando la precedente normativa, ha introdotto una nuova procedura di valutazione dei titoli accademici esteri di primo e di secondo ciclo volta ad ottenere un corrispondente titolo italiano.

Il fine del procedimento disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002 è costituito dalla necessità di assicurare l’accesso ad un nuovo sistema educativo previo conferimento del valore legale al titolo di studio conseguito all’estero a coloro che, muovendosi verso uno stato diverso, abbiano esercitato il proprio diritto di circolazione. Tale procedura consente, inoltre, a colui che sia titolare di un diploma di scuola superiore o universitario di accedere al mondo del lavoro con specifico riconoscimento del pregresso percorso formativo.

In questa specifica ipotesi, il giudizio di equipollenza si qualifica quale riconoscimento a effetto cumulativo in quanto, al fine di assicurare la possibilità per lo straniero di intraprendere un percorso di studi successivo e supplementare in uno Stato diverso ovvero di accedere al mondo del lavoro, si accredita un titolo di studio straniero[1].

La competenza per l’espletamento di tale procedimento amministrativo è attribuita alle singole Università, le quali, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, le Università devono accertarsi che:

  • il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo o di secondo livello del sistema estero di riferimento;
  • il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di secondo o terzo ciclo;
  • il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.

Occorre evidenziare che, per quanto riguarda il giudizio di equipollenza, il luogo di ottenimento del titolo di studio è irrilevante in quanto i predetti requisiti devono essere soddisfatti da chiunque richieda il riconoscimento del titolo di studio estero, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato che abbia rilasciato la qualifica.

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[1] M. CONSITO, op. cit., 102.

L’art. 2 della legge 148 del 2002 consente a chi possiede un titolo di studio conseguito all’estero, a chi abbia studiato o abbia concluso un ciclo di studi all’estero di ottenere il riconoscimento del percorso di formazione compiuto al di fuori del territorio italiano.

Il giudizio ottenuto al termine di tale procedimento amministrativo può configurarsi alternativamente quale giudizio di equivalenza o dichiarazione di equipollenza.

Il giudizio di equivalenza, disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002, consente a colui che sia titolare di un titolo di studio conseguito all’estero di ottenere una dichiarazione di corrispondenza tra tale titolo e quello italiano al fine di poter accedere al livello di istruzione superiore successivo (corsi di laurea di primo e di secondo livello o accesso ad un dottorato di ricerca). Tale giudizio consente, inoltre, a colui che abbia studiato per un certo periodo di tempo all’estero di ottenere la declaratoria di corrispondenza tra il periodo di studio svolto all’estero e quello che si sarebbe potuto svolgere in Italia. In questo secondo caso, si rinvia a programmi di partenariato transfrontaliero posti a fondamento di accordi bilaterali o multilaterali di scambio tra istituti liberamente individuati i quali favoriscono una cooperazione interuniversitaria. Costituiscono un esempio di tali progetti il programma Erasmus e quello Socrates, il progetto Marco Polo e il progetto Turandot.

Il giudizio di equivalenza non conferisce valore legale al titolo di studio straniero, limitandosi a verificare la corrispondenza tra i due titoli e a favorire il proseguimento degli studi allo stesso livello di quelli svolti nel paese di provenienza.

In ragione delle caratteristiche appena descritte, è possibile qualificare il giudizio di equivalenza quale riconoscimento a effetto sostitutivo del ciclo di studi compiuto all’estero[1].

La competenza per questo giudizio è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, i quali, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali, la esercitano nell'ambito della loro autonomia, in conformità ai rispettivi ordinamenti ed in ossequio ai principi generali vigenti in materia.

In particolar modo, in caso di giudizio di equivalenza a fini dell’accesso ai corsi di primo ciclo dell’istruzione superiore, le amministrazioni competenti devono accertare l’ufficialità del titolo finale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento e la sua idoneità a consentire l’iscrizione a corsi accademici della medesima natura. Alle Università italiane è, inoltre, richiesto di verificare che il titolo sia stato ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità e che vi sia stato il superamento di una prova nazionale o di un esame finale, se previsto dall’ordinamento straniero[2].

La procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (ad esempio, la laurea magistrale) e terzo ciclo (ad esempio, il dottorato di ricerca) impone alle Università di accertare che il titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, sia stato rilasciato da un’istituzione ufficiale del sistema estero. Il titolo di cui si chiede l’equivalenza deve, inoltre, consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e deve presentare elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o elementi di ricerca).

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] M. CONSITO, L’immigrazione intellettuale, Napoli, 2012, 102 e ss.

[2] Nel caso in cui il sistema scolastico straniero preveda, per l’iscrizione alla laurea di primo livello, percorsi di durata inferiore ai 12 anni, il candidato, prima di aver accesso ai corsi universitari in Italia, è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità. Per tali esami al candidato è inibita la possibilità di chiedere la convalida.

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