La normativa italiana (L. 431/98, art. 2, comma 3 - art. 5, commi 1, 2 e 3) prevede diverse tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo, da stipulare a seconda delle esigenze specifiche del caso concreto.
Contratto 4+4
In linea generale il contratto tipico e più diffuso è quello con durata di 4 anni con rinnovazione tacita di ulteriori 4 anni.
Per il contratto 4+4 il canone è stabilito liberamente dalle parti, cosi come le altre clausole della locazione.
Contratto 3+2
Questo tipo di contratto prevede tariffe contenute (o agevolate) per l’inquilino e offre alcuni vantaggi fiscali al proprietario; ha una durata di 3 anni, al termine dei quali si rinnova in automatico per altri 2, salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata. A loro volta i rinnovi successivi avvengono ogni 2 anni, salvo disdetta.
A differenza del contratto tradizionale 4+4, il canone mensile non è libero, cioè non è il frutto della trattativa fra le parti, ma viene stabilito in base ad accordi territoriali che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di proprietari e inquilini e il Ministero dei Lavori Pubblici. Per questo motivo si chiama contratto a canone concordato o agevolato.
Contratto ad uso transitorio
(DM 110175/2017 – art.2)
È un contratto di locazione temporaneo e ha una durata massima di 18 mesi.
Le esigenze della transitorietà (motivi di lavoro, salute o famiglia etc..) devono essere espressamente riportate nel contratto di locazione e documentate. In difetto il contratto si riconduce in un contratto di locazione ordinario.
Il contratto è stipulato per iscritto e se ha durata superiore ad un mese è necessaria la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
Il contratto di locazione ad uso transitorio non si rinnova tacitamente e termina alla scadenza stabilita nel contratto, senza bisogno di disdetta.
Non esistono leggi specifiche, in quanto la stipulazione di un contratto è rimessa alla volontà delle parti. Solitamente, tuttavia, i proprietari richiedono l’esibizione di un contratto di lavoro con relative buste paga. È agevolato chi possiede un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione di vecchiaia.
I proprietari vogliono assicurarsi che il conduttore sia in grado di sostenere le spese della locazione. Potrebbero chiedere la firma di un garante, cioè una persona che firma il contratto e si impegna a pagare l’affitto in sostituzione del conduttore, laddove quest’ultimo non vi riuscisse.
Per tutelarsi è sempre necessario stipulare un regolare contratto di locazione per iscritto. In questo modo il conduttore è garantito nel suo diritto ad occupare e abitare l’immobile.
Gli affitti “in nero”, cioè senza la sottoscrizione di un contratto di locazione, che prevedono il pagamento di un canone mensile, sono illegali.
Il conduttore può evitare il rinnovo automatico comunicando disdetta al proprietario entro 6 mesi dalla scadenza con lettera raccomandata.
Al contrario il proprietario dell’immobile, esclusivamente per la prima scadenza (cioè dopo i primi quattro anni o dopo i primi tre se il contratto è agevolato) non può liberamente impedire il rinnovo del contratto, ma è vincolato da alcune condizioni. Il locatore (proprietario) può disdire il contratto al termine della prima scadenza soltanto in presenza dei seguenti motivi
Per le scadenze successive alla prima, il proprietario è libero di disdire il contratto liberamente per qualsiasi motivo senza alcun vincolo di motivazione.
La legge prevede la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto di locazione (terminare la locazione) per gravi motivi da comunicarsi con preavviso di 6 mesi a mezzo di lettera raccomandata.
I gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione (es. problemi di salute, problemi di salubrità dell’immobile, perdita del lavoro, morte, trasferimento lavorativo etc…).
Tutte le comunicazioni vanno inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tutti i contratti con durata superiore a 30 giorni vanno obbligatoriamente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipulazione. Il locatore e il conduttore sono entrambi responsabili della registrazione del contratto. È possibile la registrazione tardiva oltre i 30 giorni, dietro pagamento di una sanzione.
La mancata registrazione è causa di nullità del contratto. Il contratto nullo è considerato come se non fosse mai venuto ad esistenza (vengono meno tutte le tutele a favore delle parti).
I costi di registrazione consistono nel pagamento dell’imposta di registro e nell’imposta di bollo, da dividere al 50% tra conduttore e locatore, salvo diversi accordi.
Anche il rinnovo e la cessazione del contratto sono soggetti a registrazione.
La cauzione è la somma che il conduttore deve depositare all’inizio della locazione e che verrà restituita al termine della stessa. L’importo della cauzione è di circa 1 o 2 mensilità. Lo scopo della cauzione è quello di garantire al proprietario la disponibilità di una somma di denaro per coprire eventuali danni che dovessero essere causati dall’inquilino durante la locazione. In assenza di danni, previo sopralluogo, al termine della locazione, la cauzione andrà interamente restituita al conduttore.
La cauzione non può essere imputata in conto canoni (cioè non può essere utilizzata per coprire le mensilità dell’affitto), salvo che vi sia il consenso del proprietario.
No. Il conduttore è sempre tenuto a corrispondere mensilmente i canoni di locazione al proprietario. Il canone non può essere mai sospeso nemmeno in presenza di problemi legati alle condizioni dell’immobile (muffa, condizioni igieniche, problemi di riscaldamento o areazione etc…).
La sospensione del canone, senza il consenso del proprietario, espone il conduttore al rischio di ricevere una intimazione di sfratto per morosità.
Lo sfratto è l’atto con il quale, nell'ambito di un rapporto di locazione, il proprietario richiede al conduttore la riconsegna dell’immobile di sua proprietà e di lasciare l’appartamento. La procedura si svolge avanti al Tribunale. Lo sfratto è esecutivo nel momento in cui il Giudice, dopo aver verificato le condizioni, lo convalida emettendo apposita ordinanza.
Nella prima fase il proprietario può provvedere ad inviare direttamente un sollecito di pagamento con raccomandata a/r dando un termine per il pagamento dei canoni scaduti. Se la morosità permane il proprietario si può rivolgere al Giudice del Tribunale, tramite un legale, per avviare la pratica di sfratto.
La legge prevede 3 tipologie di sfratto:
Nello sfratto per morosità è importante presentarsi in Tribunale il giorno dell’udienza e richiedere il termine di grazia, che consiste in un lasso di tempo di massimo 90 giorni per poter sanare la morosità.
Entro il termine di grazia il conduttore può pagare i canoni scaduti ed evitare lo sfratto.
Se la morosità non viene sanata, il Giudice alla nuova udienza, dopo aver concesso il termine di grazia, convaliderà lo sfratto.
Il cittadino italiano o straniero può recarsi autonomamente in udienza, anche senza l’ausilio di un avvocato.
Ogni caso è diverso e le tempistiche dipendono anche dal carico di lavoro dei Tribunali e dei singoli Giudici. In linea di massima ci vogliono circa 6 mesi prima di ottenere uno sfratto esecutivo.
Il nostro consiglio e quello di rivolgersi ad un avvocato o un’associazione a tutela dei diritti degli stranieri prima del giorno dell’udienza, in tempo utile per l’udienza e non ignorare le lettere che si ricevono.
È fondamentale ritirare sempre la posta (lettere e atti giudiziari) al fine di conoscerne il contenuto e potersi difendere. Controllare sempre di avere il nome corretto sul campanello e sulla cassetta della posta.
Esistono strumenti per sostenere chi è sfrattato:
Il proprietario si reca presso l’immobile con l’ufficiale giudiziario nei giorni stabiliti e indicati nella monitoria di sgombero e intima al conduttore di lasciare l’appartamento. In caso di rifiuto il proprietario potrebbe rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere il loro ausilio. Spesso il proprietario si rivolge anche ad un fabbro per il cambio immediato delle serrature al momento dell’accesso.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause:
È un fondo istituito dalla Regione Piemonte per sostenere chi ha perso la casa per morosità incolpevole.
L'inquilino moroso deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno. I contributi previsti sono destinati a ripianare in toto o in parte la morosità pregressa e possono anche coprire il deposito cauzionale del nuovo contratto a canone concordato e agevolato (3+2).
L'importo massimo di contributo concedibile non può superare € 8.000,00.
Ulteriori informazioni:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/sostegno-al-pagamento-canoni-daffitto#
http://www.comune.torino.it/locare/fondosalvasfratti/index.shtml
Il PAS è un intervento che prevede la mediazione tra proprietario e inquilino che vogliano stipulare un contratto di locazione ordinario (3+2 o 4+4) con un canone più accessibile e calmierato. Lo strumento prevede di offrire un supporto alla locazione a favore delle persone in difficoltà abitativa: in particolare è previsto una erogazione da parte della Città di un contributo a fondo perduto per il sostegno abitativo, il cui tetto massimo non può superare l’80% del canone di affitto moltiplicato per 18 mesi, e comunque non oltre € 15.000 e il cui specifico ammontare viene quantificato caso per caso, in base sull’effettiva capacità economica del nucleo.
I requisiti di accesso sono: il nucleo familiare, già beneficiario di interventi sociali, ospite di una struttura o in condizioni di emergenza economica e abitativa, dovrà risiedere a Torino da almeno 6 mesi (a prescindere dalla cittadinanza), possedere un indicatore ISEE non superiore a € 26.000 ed essere privo della disponibilità di un alloggio ritenuto adeguato.
Il PAS non prevede la copertura di morosità pregressa e può prevedere un accantonamento di un anno di Fondo di Garanzia a favore della proprietà nel caso di nuove morosità.
ll Comune di Torino ha istituito un centro servizi denominato Lo.C.a.Re. al fine di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione, a titolo completamente gratuito e intervenendo con incentivi una tantum ed a fondo perduto.
Si tratta di una Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) istituita presso il Comune di Torino.
Tutte le informazioni su: http://www.comune.torino.it/locare/index.shtml
Per ottenere tali incentivi occorre iscriversi a Lo.C.A.Re. purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
Se il collaboratore/collaboratrice convivente ha già una residenza in Italia, il datore di lavoro non è obbligato a concederla presso il proprio alloggio.
Se invece ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concederla all'interno della sua casa. Questo non vuol dire che l'assistente famigliare convivente entrerà a far parte della famiglia anagrafica dell'assistito preso cui vive e lavora, ma si procederà all'iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia da vincoli affettivi.
Sì. Chiunque dà alloggio o ospita stranieri nella propria casa, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:
L'obbligo riguarda ogni cittadino e associazione, privata o pubblica, che deve dare questa comunicazione, entro 48 ore in forma scritta, di persona oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali competenti, anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.
La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro).
Nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, la comunicazione va effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
L’inquilino che voglia portare altre persone a vivere in casa (familiari o amici) deve richiedere il permesso alla proprietà e comunicarlo all’Amministratore del condominio.
La proprietà deve firmare un modulo di consenso che consentirà ai nuovi arrivati di mettere la propria residenza nell’alloggio.
Si tratta di alloggi di proprietà pubblica messi a disposizione dai singoli Comuni, sulla base di leggi regionali, che consentono ai cittadini in condizioni di vulnerabilità e difficoltà economica di prendere in affitto appartamenti a canoni agevolati, decisamente sotto il prezzo di mercato.
In Piemonte l’offerta e la gestione degli alloggi sociali sono di competenza delle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa) e sono regolati dalla legge regionale n. 3 del 2010:
Agenzia Territoriale per la Casa - Ufficio Immobiliare - Sportello Unico
corso Dante 14, Torino
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ATC: tel. 011 3130333 - 011 3130339.
Il canone è regolato dalla Legge Regionale e varia in base al reddito ed alla composizione del nucleo.
Per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare occorre partecipare ad un bando di concorso emesso periodicamente dai singoli Comuni, i quali verificano la validità delle domande ricevute. Alle singole richieste è assegnato un punteggio in base alle condizioni del nucleo famigliare (condizione economica, abitativa, presenza di minori o disabili etc…). Si crea così la graduatoria utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per l’assegnazione delle case.
Nell’anno 2023 è stato pubblicato il bando generale n. 8 per l’assegnazione di alloggi di sociali. In data 15 marzo 2024 è stato pubblicato l'elenco definitivo dei partecipanti al bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi sociali presenti sul territorio cittadino.
Dal 18 marzo al 30 novembre 2024 è previsto un secondo periodo di apertura del bando per consentire di presentare la domanda di alloggio sociale o di chiedere la variazione del punteggio di una domanda già presentata ove siano mutate le condizioni reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per legge. Le nuove domande o le istanze di variazione del punteggio potranno essere presentate con:
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:
Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si parla di decadenza. Nel caso in cui un assegnatario di alloggio ERP non provveda al pagamento del canone per 3 mensilità, ATC informa il Comune e l'assegnatario medesimo; il Comune, entro al massimo due mesi, deve svolgere opportuni accertamenti fornendo ad ATC riscontro circa la possibilità dell'assegnatario di corrispondere quanto dovuto, saldando la morosità anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro sostenibile; se ciò non accade entro il tempo previsto, ATC procede ad avviare il procedimento di decadenza dell'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al Comune con contestuale comunicazione all'assegnatario.
Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 3 mesi.
La nozione di emergenza abitativa individua le situazioni di quei nuclei famigliari che necessitano di essere aiutati nell'individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo bando) per via della situazione abitativa “emergenziale” nella quale si trovano.
Rientrano tra le situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:
In caso di emergenza abitativa è possibile rivolgersi presso lo Sportello Casa di via Orvieto 1/20/A (piano primo), Torino - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e presentando la documentazione che attesti la propria condizione di emergenza.
Numero sportelli Emergenza abitativa: 011011 24287- 011011 24226
Ulteriori informazioni su: http://www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/casa_popolare/emergenzaabitativa.html
È sempre consigliato rivolgersi ai servizi sociali della propria zona di residenza.