Nuove generazioni

Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

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intervista Dott. Allasino

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Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

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intervista Dott. Allasino

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Il video illustra le principali Domande e Risposte sul tema del lavoro.

I contenuti sono tratti dalla guida pratica per cittadini stranieri ed operatori "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia"

 

Sezione completa sul tema del LAVORO

 

Prodotto nell'ambito del Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti (Fondo Politiche Migratorie)

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Il percorso di formazione su "Lavoro e Migrazione" nell'ambito del Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti della Regione Piemonte (finanziato dal Fondo Politiche Migratorie) è stato avviato da una prima sessione plenaria il 14 giugno 2017 a Torino, e a partire da ottobre è continuato su quattro territori (Torino, Asti, Cuneo e Novara).

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Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
I tirocini sono poi disciplinati nello specifico dalle singole Leggi Regionali.
Vi sono diverse tipologie di tirocini:

  • quelli “curriculari”, (previsti all’interno di un percorso di apprendimento formale di tipo universitario o scolastico) In questo caso il tirocinante deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo;
  • i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro, il cui obiettivo è appunto inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo);
  • i tirocini formativi e di orientamento per cittadini stranieri maggiorenni residenti all’estero, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d’origine, per un periodo minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 proroghe comprese, entro l’anno dal conseguimento di un titolo scolastico nel paese di origine (questi ingressi sono disciplinati fuori quota dall’art. 27 T. U. Immigrazione).
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Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e il Cud al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione.

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Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all’attività lavorativa anche un’attività di formazione sia pratica che teorica.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante - è predisposto da un’istituzione formativa con il coinvolgimento di un’impresa.
Esistono 3 tipologie di apprendistato:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione ed è riservato ai giovani tra i 15 ai ed i 25 anni.
  • La durata è determinata dalla qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ( estesa fino a 4 anni in specifici casi ).
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

2. apprendistato professionalizzante,

  • è volto al conseguimento di una qualifica professionale, ai fini contrattuali ed è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni (17 se hanno già la qualifica).
  • Gli accordi interconfederali e i CCNL fissano, in relazione alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità’ della formazione nonché la  durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni (estesa a 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano, come individuati dai CCNL) .
  • La formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore massimo di 120, nel triennio, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome.

3. apprendistato di alta formazione e ricerca,

  • si tratta di un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, che può essere stipulato con soggetti di età’ compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o altri titoli ritenuti dalla norma equipollenti a tal fine.
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità’ della formazione a carico del datore di lavoro, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
    La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome. In assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
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Il contratto con soggetto titolare di partita iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.
Un esempio tipico è il contratto di prestazione d’opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell’obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un’opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all’orario di lavoro.
Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d’opera o attraverso una lettera di incarico.
Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell’imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita iva.

Esempio:
Un contratto di prestazione d’opera genuino può essere quello con cui viene conferito ad un artigiano il compito di realizzare dei mobili, se questi nel proprio laboratorio realizza i pezzi e nel termine prefissato li consegna al committente. Il compenso è concordato sulla base del numero di mobili realizzati.
Si avrà invece simulazione di tale tipo di contratto se alla persona venga richiesto di lavorare all’interno dell’azienda del committente in orari da questa prefissati per la realizzazione di un numero imprecisato di mobili in un certo lasso di tempo. Il compenso è concordato sulla base del numero di ore/giorni di lavoro.”
Vi sono poi determinate categorie di lavori per cui è prevista l’iscrizione in un ordine professionale che possono essere retribuiti, salvo rari casi, solo attraverso fatturazione con partita iva.

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I contratti di collaborazione occasionale possono essere stipulati per lo svolgimento di prestazioni lavorative di durata limitata (massimo 30 giorni nell’anno) e con una retribuzione massima di 5.000 euro nel corso dell’anno.
Questi contratti non prevedono ferie pagate né altre tutele quali malattia, aspettativa, permessi, congedo parentale, maternità.
Se l’attività lavorativa svolta è di fatto assimilabile a quella di un lavoratore dipendente, è consigliabile rivolgersi ad un sindacato o ad un avvocato per verificare la propria situazione.

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Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui il datore di lavoro ha la facoltà di chiamare il lavoratore che abbia sottoscritto il contratto secondo le proprie necessità cioè “a chiamata”. Il lavoratore viene pagato solo per i giorni di effettivo lavoro (salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità’ di disponibilità).
I casi di utilizzo sono individuati nei CCNL e in appositi decreti.
Questa tipologia di contratto può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni.
La legge stabilisce un numero massimo di 400 giornate in cui il lavoratore può essere chiamato nel corso di un triennio. Tale limite non opera nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacoli.

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