Vi sono diverse tipologie di riconoscimento:
L’esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento subordinato al superamento di misure integrative, dette “misure compensative”, cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l’acquisizione di crediti o annualità di studio; se i requisiti non sono sufficienti l’esito sarà di diniego (negativo).
Per i titoli di studio (diplomi di scuola secondaria di I e II grado e titoli accademici) avviene tramite rilascio, da parte dell’ente italiano competente per l’analogo percorso, di una dichiarazione di equipollenza.
Per le qualifiche professionali (titoli che afferiscono ad una professione regolamentata dalla legislazione nazionale, che ne stabilisce il titolo di studio indispensabile per l’accesso e i successivi requisiti per l’esercizio della professione, dal tirocinio, all’esame di Stato, alle norme di deontologia professionale) avviene tramite la pubblicazione di un decreto di riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero italiano competente per quella professione;
2. Il riconoscimento con la logica dell’equivalenza, sono previste delle forme di riconoscimento finalizzate ad uno specifico scopo, che prevedono una valutazione più generale sul livello nel sistema educativo estero e sulle caratteristiche del titolo estero; gli effetti giuridici di un’equivalenza sono prodotti per lo specifico scopo per cui viene richiesta. Si tratta dunque di una richiesta valida soltanto per una singola occasione, da eventualmente ripresentarsi per una occasione seguente.
L’esito può essere negativo o positivo. Si tratta di percorsi di riconoscimento di un titolo di studio per proseguire in Italia un percorso di studi, di percorsi per l’accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego o ad altra forma di corso o concorso per il lavoro, a tirocini formativi specifici e al praticantato e per l’iscrizione ai Centri per l’Impiego.
Per lavorare non sempre è necessario attivare un percorso di riconoscimento. Le professioni non regolamentate in Italia, quelle cioè che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, sono ad accesso libero (mai nel caso delle professioni sanitarie).
I percorsi di studi e professionali che in Italia consentono di valorizzare quanto acquisito in un altro paese possono essere diversi, a seconda della finalità:
Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.