Migranti e lavoro

Per i minori infraquattordicenni che devono recarsi in viaggio di istruzione all'estero i genitori devono firmare un’autorizzazione all’espatrio/affidamento presso la rappresentanza diplomatico-consolare?
  Sì, i cittadini italiani lo fanno presso un Commissariato, i cittadini stranieri o comunitari devono rivolgersi al proprio consolato e farsi rilasciare un documento che autorizzi il minore a viaggiare senza essere accompagnto dai genitori, in conformità alle normative vigenti nel loro Paese.  
Uno studente straniero privo di permesso di soggiorno può ottenere il titolo conclusivo del corso di studi? Può svolgere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anche se ormai è divenuto maggiorenne?
SI: l’art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce, infatti, che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenne, tale diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali. Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l’accesso all’esame di maturità al termine di un percorso di studi “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne”[1]. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all’istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti[2]. Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno[3]. Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell’Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l’esame di maturità a causa dell’irregolarità del soggiorno e, dunque, devono essere ammessi all’esame[4].

[1] Sentenza n.1734 del 27.2.2007 [2] Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Affaire Régime linguistique belge, 23.7.1968. [3] Per un approfondimento sul tema, si veda: Perin, Miazzi, “Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4, 2009, 198-205 [4] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609; http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/13/Ucraino-permesso-in-regola-del-Ministero-maturita-_7028836.html
E' possibile per gli alunni stranieri iscriversi a scuola quando l'anno scolastico è già in corso? La scuola può rifiutare l'iscrizione? Per quali motivi? Cosa si può fare in caso di rifiuto?
  Gli alunni stranieri possono iscriversi anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, infatti l’art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che “l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico”. Tuttavia, nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano. Se si verifica tale situazione la scuola può rifiutare l’iscrizione, ma dovrebbe attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione. In generale una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi: -       se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione; -       se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima; -       se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili. Ogni qualvolta la scuola ritenga di non poter procedere all'iscrizione del minore straniero, è , comunque, tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione: la richiesta di iscrizione si configura, infatti, come un’istanza di avvio di un procedimento amministrativo. Trovano, dunque, applicazione le disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90, la quale all'art. 2 stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. La stessa legge prevede inoltre, all'art. 3, che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio: -       mancanza del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica; -       inadeguatezza delle competenze possedute (tranne l’eccezione appena vista riguardante l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado del minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica); -       età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado[1]; -       asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili; -       superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”. Il rifiuto dell’iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio[2] e potrebbe configurare il reato di omissione d’atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi fosse il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale. Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, il genitore può richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale[3] o ai Servizi Educativi del Comune di verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola non abbia più posti disponibili per l’iscrizione in corso d’anno) e di intervenire per garantire il diritto all’istruzione del minore.    
[1] Si ricorda che i minori infrasedicenni, di regola, non possono iscriversi ai CTP e, dunque, possono conseguire il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione solo nella scuola secondaria di primo grado. [2] Per quanto riguarda la definizione di discriminazione per motivi nazionali e la disciplina dell’azione civile contro la discriminazione, si rimanda agli artt. 43-44 del D.Lgs. 286/98. [3] Si ricorda che l’Ufficio Scolastico Regionale ha tra le sue competenze la vigilanza sul rispetto delle  norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2).  
I minori stranieri o i loro genitori devono esibire il permesso di soggiorno per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, all'asilo nido o ai corsi di formazione professionale?
    L’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le “prestazioni scolastiche obbligatorie”. Tale norma, come confermato anche dal Ministero dell’Interno, va intensa nel senso di escludere la necessità dell'esibizione del permesso di soggiorno per l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e all’asilo nido[1]. Il Ministero dell’Istruzione ha poi fornito specifiche indicazioni in materia con la circolare n.375 del 25 gennaio 2013, ricordando che “l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.” Posto che il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni. Va infine sottolineato come i principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all’istruzione[2]  si applichino pienamente anche alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido[3]. In conclusione, dunque, non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno né del minore né del genitore, ai fini dell’iscrizione, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, neanche: -       all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia; -       alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, anche oltre i 10 anni di scolarizzazione e i 16 anni di età, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale[4]. Ogni diversa interpretazione della normativa vigente, che limiti il diritto all’istruzione e alla formazione dei minori privi di permesso di soggiorno e violi il principio di non discriminazione e il principio del “superiore interesse del minore”, si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi comunitari e internazionali assunti dallo Stato italiano, e non può dunque essere accettata[5].  
[1] Si vedano: comunicato del Prefetto di Torino del 2 aprile 2010 (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it) e nota del Ministero dell’Interno n. 2589 del 13 aprile 2010 (http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=424) in risposta al Commissario Straordinario del Comune di Bologna. [2]           Art. 34 Cost.; Artt. 2,3, 28  Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91; Art. 2  I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; Art. 14  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [3] La scuola dell'infanzia, infatti, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge 53/03, art. 2, co. 1) e “concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1).  La legge chiarisce inoltre che lo Stato ha il dovere di assicurare “la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 2). Sulla natura della scuola dell’infanzia in quanto parte integrante dell’unitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dell’obbligo, si veda l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11.2.2008, che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia al permesso di soggiorno. Si ricorda, infine, come la normativa vigente attribuisca agli asili nido la finalità di “garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni” (legge 448/2001, art. 70), finalità assimilate, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003). [4] Il diritto dei minori stranieri di essere iscritti alla formazione professionale anche in assenza di permesso di soggiorno è esplicitamente richiamato in alcune disposizioni regionali o provinciali concernenti le attività formative. Ad esempio, nella “Nota informativa della Provincia di Torino (http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/file-storage/download/monitoraggio/ddoi/2013/Nota_info_OI_DD_2013_14.pdf) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014”, si precisa che “gli enti di formazione sono tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti, anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno”. [5] Per un approfondimento, si veda: ASGI, “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009” (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29)      
I minori stranieri devono esibire il permesso di soggiorno per iscriversi a scuola? E i loro genitori?
  NO, anzi, l’esibizione del permesso di soggiorno NON PUO' essere richiesta né al minore al genitore. Il D.Lgs. 286/98 e il D.P.R. 394/99 stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente  dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado: -       D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1: “I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  sono  soggetti all'obbligo  scolastico;  ad  essi si applicano tutte le disposizioni vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.” -       D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1: “I  minori  stranieri  presenti sul territorio nazionale hanno diritto  all'istruzione  indipendentemente  dalla regolarità della   posizione  in  ordine  al  loro  soggiorno,  nelle forme e nei modi   previsti  per  i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione  dei  minori  stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado  avviene  nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.” L’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le “prestazioni scolastiche obbligatorie”. Inoltre i pubblici ufficiali che non siano agenti o ufficiali di pubblica sicurezza possono richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno solo per l’adozione di provvedimenti nei casi previsti dalla legge, ma non possono svolgere attività accertative volte alla verifica della regolarità del soggiorno del minore e/o del genitore[1].  
[1]           Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si ricorda che “Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”. Oltre alla motivazione cui fa riferimento il Ministero (esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla legge), va ricordato che, a rigore, i cittadini stranieri minorenni non possono considerarsi “irregolarmente soggiornanti”, in quanto la normativa vigente riconosce a tutti i minori, in quanto soggetti inespellibili, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (art. 19 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 286/98 e art. 28 co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99; cfr. infra capitolo 4). Va inoltre sottolineato come la richiesta al genitore di esibire il permesso di soggiorno e la segnalazione, in assenza, all’Autorità giudiziaria e/o all’Autorità di P.S., da parte della scuola, potrebbero configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), posto che, in conseguenza di un’attività accertativa in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 D.Lgs. 286/98), si impedirebbe al minore l’esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Per approfondimenti sul punto, si veda il documento “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009" http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29.  

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PROGETTO IN.MEDIA.RES - Integrazione Mediazione Responsabilità

cofinanziato da

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Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

 

 

Obiettivo principale di InMediaRes è quello di superare le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica dei minori con cittadinanza di Paesi terzi di recente arrivo o che necessitino di sostegno nel loro percorso di istruzione e di costruzione di un'identità. Il progetto riguarda l'anno scolastico 2013/2014 e ha come territorio di riferimento quello dalla provincia di Torino (di alcuni quartieri del capoluogo per il sostegno diretto ai neo arrivati). Il progetto si propone, inoltre, di porre le basi per superare la concezione della mediazione interculturale come mera prestazione, linguistica e/o culturale, considerandola invece un processo che coinvolge diversi soggetti, e che ha come fine quello di ampliare le capacità d'inclusione nella comunità di accoglienza. Con questo progetto si intende migliorare la capacità di insegnanti, formatori e sistema degli attori territoriali pubblici e privati di attivare processi virtuosi di integrazione dei minori migranti nei percorsi scolastici e di formazione professionale

 

 

Presentazione
Obiettivo principale di InMediaRes è quello di superare le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica dei minori con cittadinanza di Paesi terzi di recente arrivo o che necessitino di sostegno nel loro percorso di istruzione e di costruzione di un'identità. Il progetto riguarda l'anno scolastico 2013/2014 e ha come territorio di riferimento quello dalla provincia di Torino (di alcuni quartieri del capoluogo per il sostegno diretto ai neo arrivati). Il progetto si propone, inoltre, di porre le basi per superare la concezione della mediazione interculturale come mera prestazione, linguistica e/o culturale, considerandola invece un processo che coinvolge diversi soggetti, e che ha come fine quello di ampliare le capacità d'inclusione nella comunità di accoglienza. Con questo progetto si intende migliorare la capacità di insegnanti, formatori e sistema degli attori territoriali pubblici e privati di attivare processi virtuosi di integrazione dei minori migranti nei percorsi scolastici e di formazione professionale. La metodologia di intervento prevede la condivisione di linguaggi tra mondo della scuola e della formazione, istituzioni pubbliche, mediatori culturali, famiglie, educatori e la sperimentazione di un modello che integri mediazione interculturale, etnopsicologia, antropologia culturale, diritto dell'immigrazione ed esperienza degli educatori nei processi di aggiornamento di tutti gli operatori. Attraverso la cooperazione in rete, la condivisione di conoscenze e buone pratiche e la co-costruzione di interventi sperimentali di inclusione scolastica di minori migranti di primo ingresso e minori con difficoltà di apprendimento, si vuole incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti al fine di costituire una comunità di pratiche che sia capace di costruire risposte condivise e adeguate rispetto all'inclusione scolastica dei minori migranti. Questo nella convinzione che l'approccio a queste situazioni deve essere complessivo e multilaterale e non limitarsi ad assistere il/la giovane in orario di lezione.

Le principali attività sono:

- Sperimentazione di un sistema territoriale integrato: Scuola, Servizi Educativi, rete dei mediatori, Privato sociale, rete di orientamento per l'accoglienza e per il supporto a minori con cittadinanza non italiana inseriti e/o in fase di inserimento in percorsi scolastici ed extrascolastici.

- Percorsi di aggiornamento professionale (in presenza e tramite web) rivolti a personale amministrativo, docenti e formatori, finalizzati a trasmettere conoscenze e competenze in materia giuridica e amministrativa sui seguenti temi: iscrizione, inserimento nelle classi, riconoscimento del titolo pregresso, conseguimento del titolo finale e questioni pratiche per garantire pari opportunità ai minori stranieri; mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nei due momenti fondamentali (14 e 18 anni) e acquisizione della cittadinanza. L'incontro di formazione giuridica gestito dall'ASGI, a cui hanno partecipato 90 persone è stato video registrato, caricato sul canale youtube e resa disponibile sul sito del progetto (http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/inmediares)..

- Realizzazione del manuale "Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale a cura dell'ASGI (Associazione per gli studi sull'immigrazione) inviato a tutte le scuole, le agenzie formative e i Centri territoriali permanenti della provincia e disponibile online, in cui si fornisce una sintesi della normativa che disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con riferimento ai minori di cittadinanza non italiana.

- Percorsi sperimentali di incontro e confronto tra mediatori culturali e insegnanti, con il supporto di facilitatori, sulle tematiche connesse ai percorsi scolastici pregressi, agli ordinamenti scolastici dei paesi d'origine e all'analisi multiculturale dei libri di testo. (3 incontri di 3 ore rivolti a insegnanti). I risultati di tali percorsi verranno messi a disposizione di tutti attraverso il web.

- Percorso di formazione per offrire strumenti psicologici, etnopsicologici e culturali per la gestione dei conflitti e delle relazioni educative in classi multiculturali (docenti/allievi, allievi/allievi, docenti/famiglie), anche attraverso la discussione di casi specifici segnalati dai docenti stessi (3 incontri di 3 ore rivolti a 20 docenti).

- Creazione di un luogo di confronto (reale e virtuale), di aggiornamento continuo e di consulenza, rivolto a personale amministrativo, insegnanti e operatori che aderiscono al Progetto. La condivisione di conoscenze e informazioni tra gli attori coinvolti avviene sia attraverso percorsi di studio e approfondimento in presenza che attraverso la piattaforma informatica MediaTO (www.piemonteimmigrazione.it/mediato). Nata nel 2011 con l'intento di costituire una comunità di pratiche per mediatori e operatori che lavorano sul territorio della provincia di Torino, ha affinato nel tempo una metodologia di lavoro basata sul cooperative learning moderato da esperti. L'apertura, all'interno della piattaforma, di una sezione dedicata alla Scuola consente di ampliare la comunità di pratiche ed elaborare risposte innovative al bisogno dei minori migranti di essere accolti e accompagnati ad orientarsi nella società di accoglienza. Il forum, ad accesso riservato, costituisce uno spazio virtuale di aggiornamento continuo, dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri, formulare domande e fornire risposte relative al tema dell'accoglienza dei minori stranieri a scuola, chiedere la consulenza di esperti (giuristi, mediatori, psicologi, antropologi, istituzioni quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, INPS ufficio Mondialità del Comune di Torino, ecc.) per avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici e condividere materiali e buone prassi. A oggi la sezione Scuola conta 95 persone iscritte.

- Servizio di informazione e consulenza tramite piattaforma rivolto alle scuole per dare risposta a quesiti amministrativi e giuridici e per accompagnare il personale nella gestione dei conflitti e delle relazioni educative in classi multiculturali.

- Attivazione di un sistema di accoglienza e accompagnamento per facilitare l'integrazione positiva nei percorsi scolastici e professionali dei minori migranti di recente ingresso e di quelli con maggiori difficoltà di inserimento (Egiziani, Cinesi, Rom Serbi e Bosniaci) in sinergia con tutti gli operatori della rete per sperimentare direttamente l'efficacia della creazione di una comunità di pratiche. I progetti personalizzati di accompagnamento e supporto dei minori sono definiti da un gruppo di lavoro che comprende educatori, insegnanti, mediatori, etnopsicologi e operatori pubblici, e sono sperimentati, documentati e messi a disposizione di tutti gli operatori.

- Elaborazione di un "patto formativo individuale" per minori di recente arrivo, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie. 
Vengono offerti ai beneficiari corsi extrascolastici qualificati di italiano L2, opportunità di doposcuola e un accompagnamento ai servizi e alle risorse territoriali per le loro famiglie. Ad oggi sono pervenute all'Ufficio Mondialità della Città di Torino 108 segnalazioni da 17 scuole per l'attivazione di progetti individuali per alunni di nuovo inserimento. Sono 46 i minori inseriti nei corsi di italiano L2, mentre nelle attività extrascolastiche (doposcuola – laboratori) sono iscritti e frequentanti più di 200 minori. Nel corso del progetto sono state effettuate 50 richieste di interventi di mediazione interculturale. Le nazionalità che hanno fatto richiesta sono: cinesi (oltre il 50% delle richieste), senegalesi, egiziani, curdi, nigeriani, bangladesi, latino americani.

I beneficiari del progetto sono i minori e loro famiglie appartenenti a Paesi terzi. Nello specifico il progetto si rivolge a minori stranieri di Paesi terzi (6-18 anni) sia di recente ingresso in Italia che con particolari difficoltà di integrazione nei percorsi scolastici e/o di formazione professionale. I destinatari sono stati individuati sulla base delle loro specifiche esigenze tenendo conto di una equa ripartizione tra i generi. Non è stata fatta una specifica selezione in base alle nazionalità, ma data la situazione emergenziale rilevata riguardante le difficoltà d'inserimento e integrazione di minori egiziani, cinesi, rom serbi e bosniaci è stata posta particolare attenzione ai minori di queste nazionalità. L'intervento non si limita ad affiancare un mediatore in aula, ma prevede incontri mirati con docenti, genitori e giovane e una progettazione dell'intervento più adeguato caso per caso. Le attività non coprono solo il sostegno scolastico, ma coinvolgono anche la famiglia e cercano di affrontare anche le problematiche non scolastiche che si rivelano fondamentali per l'inserimento (relazioni con i genitori, problematiche sociali, difficoltà giuridiche e amministrative...)

Le istituzioni scolastiche coinvolte sono quelle del primo ciclo di istruzione della Città di Torino, prioritariamente 
delle Circoscrizioni IV, VI, VII VIII, operatori e personale amministrativo del Comune e della Provincia di Torino, dei Consorzi socio assistenziali, e della Regione Piemonte che si occupano del Settore Scuola.

Partnership

Capofila del Progetto In.Media.Res. è l'IRES Piemonte, che oltre ad assicurare il coordinamento generale, mette a disposizione il sito Mediato con il relativo Forum riservato e il patrimonio di informazioni e documentazione in esso contenuto. I Partner sono: Comune di Torino - Direzione Servizi Educativi, Associazione di Animazione interculturale (ASAI), Associazione Multietnica Mediatori interculturali (AMMI), Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione (ASGI), Comitato Collaborazione Medica (CCM), Società Cooperativa TerreMondo.

L'associazione ASAI svolge interventi di accoglienza e di accompagnamento di minori di Paesi terzi di nuovo ingresso o in fase di inserimento nelle scuole nei due Centri Aggregativi di Porta Palazzo e San Salvario.

L'ASGI, svolge un ruolo tecnico giuridico di formazione e informazione, consulenza e supporto ai docenti, ai dirigenti e al personale amministrativo scolastici al fine di dare risposta ai quesiti riguardanti iscrizione, inserimento nelle classi, riconoscimento del titolo pregresso, conseguimento del titolo finale, pari opportunità ai minori stranieri, mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nei due momenti fondamentali del passaggio dai 13 ai 14 anni e al compimento dei 18 anni, acquisizione della cittadinanza.

L'AMMI organizza incontri di lavoro sui percorsi scolastici pregressi e gli ordinamenti scolastici dei Paesi di origine, in collaborazione con CCM. L'AMMI inoltre interviene nell'accoglienza e nell'accompagnamento dei minori stranieri.

Il CCM organizza assieme all'AMMI un percorso di analisi multiculturale dei libri di testo (storia, geografia, lingua/letteratura) coinvolgendo un gruppo selezionato di insegnanti e restituisce i risultati in apposite riunioni; organizza inoltre un percorso di aggiornamento e consulenza rivolto agli insegnanti per offrire strumenti psicologici, etnopsicologici e culturali per la gestione delle relazioni educative e dei conflitti in classi multiculturali.

La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino attiva la rete territoriale di scuole e servizi per far emergere le problematiche legate all'orientamento, all'inserimento e all'inclusione scolastica dei minori. Sensibilizza e coinvolge le scuole tramite il Servizio Mondialità e valuta i percorsi di approfondimento per migliorare la capacità di integrare i minori da parte della comunità di accoglienza.

La Cooperativa TerreMondo svolge interventi di accoglienza e di accompagnamento di minori di Paesi terzi di nuovo ingresso o in fase di inserimento nelle scuole .

Il capofila e tutti i partner costituiscono un comitato di pilotaggio che garantisce la coerenza e il coordinamento delle attività e forniscono un servizio continuativo di supporto agli insegnanti e di consulenza on line.

L'iniziativa ha il sostegno e viene monitorata dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.

Per informazioni relative al Progetto:

 Enrico Allasino, responsabile del progetto - Ires Piemonte, Via Nizza, 18, 10125 Torino, telefono: 0116666471 e-mail allasino@ires.piemonte.it

Torino, 27 marzo 2014

 

pdfPresentazione del progetto

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progetto cofinanziato da:

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Schermata 03-2456728 alle 22.44.28Incontro di formazione legislativa 
"MINORI STRANIERI E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. NORMATIVA ITALIANA E BUONE PRASSI"

L'obiettivo dell'incontro è quello di fornire un aggiornamento delle competenze in materia giuridica e amministrativa sui seguenti temi:

iscrizione
inserimento nelle classi a inizio e metà anno 
riconoscimento del titolo pregresso
conseguimento del titolo finale
questioni pratiche per garantire pari opportunità ai minori stranieri,
mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nei due momenti fondamentali (14 e 18 anni)
acquisizione della cittadinanza italiana

progetto cofinanziato da:

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3 dicembre 2013 ore 15:00 - 18:00
presso l'Aula Magna del Liceo classico Massimo D'Azeglio
via Parini 8 – Torino

 

Incontro di formazione legislativa

"MINORI STRANIERI E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE. NORMATIVA ITALIANA E BUONE PRASSI"

 

Nell'ambito del progetto In.Media. Res FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 - CUP E15F12000190007

Programma dell'incontro

Scheda di iscrizione

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