Videolezioni

L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale.

L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, dove ritenuto opportuno, invierà̀ una nota di feedback alla Commissione contenente gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento. Ricevuta la nota, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.

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La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

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In data 20 agosto 2018 è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di volontari in Servizio Civile Universale (SCU). Il programma è rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari/e di Servizio Civile partecipando a progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 in Italia e all’estero. La quota complessiva è di 53.363 posti di cui 28.967 previsti dal bando nazionale e 24.396 dai diversi bandi regionali. Possono accedere al programma tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, inclusi richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria.

 Inoltre, per i soli progetti realizzati in Italia, il bando riserva 190 posti a giovani stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il termine di invio della domanda è fissato al 28 settembre 2018. Tutte le informazioni sono presenti sul sito http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

 

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Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

pdfComunicazione ANPAL

 

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ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.

pdfCircolare protezione umanitaria

 

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La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, ha affermato la necessità di dare attuazione alla norme previste dalla L. 46/2017 in tema di notifica via PEC dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Com’è noto l’entrata di vigore della procedura che prevede le notifiche ai richiedenti asilo tramite PEC con consegna del provvedimento da parte del responsabile del centro o la struttura ove questi sia accolto era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017. Ora la Commissione Nazionale chiede alle Commissioni territoriali di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il nominativo del responsabile del servizio di notificazione entro il 31 agosto 2018. L’avvio della procedura è fissato per il 30 settembre 2018.

pdfCircolare Notificazioni PEC

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Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in Via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita.
A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.

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I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.

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Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

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Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.

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