Videolezioni

Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.

pdfOrdinanza Tribunale Roma 5 febbraio 2021

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Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

pdfD.L. n.130/2020

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 13 del decreto sicurezza (DL 113/2018) per violazione dell’art. 3 della Costituzione.  Si tratta della disposizione che impedisce l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. La Consulta ha ritenuto l’incostituzionalità sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza e per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi essenziali come la tutela del diritto alla salute.

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Con la Circolare del 19 giugno 2020, il Ministero dell’Interno fornisce importanti indicazioni per il caso in cui, a fruire della procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 103 D.L. Rilancio, sia un richiedente asilo. In particolare l’Amministrazione chiarisce come la domanda di protezione internazionale non sia ostativa alla procedura di emersione prevista dal comma 1 dell’art. 103m nell’ambito della quale, pertanto, non si dovrà rinunciare alla richiesta di asilo. Nella Circolare è specificato che il richiedente avrà la possibilità di chiedere una copia conforme del passaporto depositato presso la Questura. Mentre per quanto riguarda la procedura di rilascio del permesso temporaneo ai sensi dall’art. 103 co. 2 la stessa non sarebbe ammessa per i richiedenti asilo, stante la loro condizione di regolarità sul territorio nazionale fino al termine della procedura.

pdfCircolare Min. Interno 19 giugno 2020

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Obiettivi: migliorare i processi organizzativi delle attività della Prefettura di Torino in relazione alle procedure riguardanti l’utenza straniera, migliorare e aggiornare le competenze degli operatori, consolidare l’attività di monitoraggio sul sistema dell’accoglienza.

Attività: rafforzamento delle competenze degli operatori dell'accoglienza, assistenti sociali e mediatori/trici su tematiche specifiche (sfruttamento lavorativo, sessuale e per accattonaggio; accompagnamento a percorsi di autonomia dei cittadini titolari di protezione; lavoro sociale di comunità); rafforzamento delle competenze e dell'operatività dei servizi attraverso l'aggiornamento del portale della Prefettura Lo Stato per i Nuovi Cittadini; rafforzamento dell'azione di monitoraggio all'interno dei CAS (strumento informatico, percorsi formativi); mediazione linguistico-culturale e a chiamata presso l’Agenzia delle Entrate.

Periodo: Febbraio 2020 - Febbraio 2022 (Prorogato a Dicembre 2022)

Fonte di finanziamento: Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – Ministero dell’Interno

Capofila: Prefettura di Torino

pdfscheda di progetto

Per approfondire: https://www.nuovicittadini-prefto.it

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Con l’ordinanza n. 1785/2020 del 27 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano. L’audizione costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. La Suprema Corte ha affermato che tali principi devono trovare applicazione anche nei procedimenti concernenti la richiesta di protezione internazionale.

pdfCassazione n.1785/2020

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A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive, la Commissione Nazionale Asilo ha diramato una circolare con la quale si informano le Commissioni Territoriali che le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutare sulla base della precedente normativa e, nel caso di diniego già adottato, potranno essere riesaminate su esplicita richiesta dell’interessato.

 pdfCircolare CNA

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 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione Sezioni Unite n. 29460/2019

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È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.

pdfDecreto Paesi Sicuri

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Il Ministero dell’Interno ha recentemente diramato una Circolare che conferma l’obbligo di apporre la marca da bollo di euro 16,00 per tutte le istanze dirette all’Amministrazione, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo e quelle per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Circolare Min. Interno 6.8.19

 

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