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Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.

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Il D.L. n. 20 /2023 ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è in via generale convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fatta eccezione per alcuni casi specifici.

Nei casi in cui è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.

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Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.

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Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata o il richiedente asilo è sottoposto a trattenimento.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.

La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008.
In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.

La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.

Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.

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Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:

  • i titolari della protezione internazionale;
  • i minori non accompagnati;
  • gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età;
  • i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale;
  • i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi dell’art. 1, co. 9, D.L. 113/2018 (umanitari in regime transitorio), dell’art. 18 (protezione sociale), dell’art. 18 bis (vittime di violenza domestica), dell’art. 22, co. 12- quater (sfruttamento lavorativo), d.lgs. n. 286/98;
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. D-bis, d.lgs. n. 286/98, di permesso di soggiorno per calamità, di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.
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La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.

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La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.

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Il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato in presenza di particolari fattispecie concrete, che presentano tra loro caratteristiche molto diverse, ma in presenza delle quali il diritto al soggiorno consegue a ragioni di carattere umanitario.

È denominato permesso di soggiorno per casi speciali quello rilasciato in favore delle vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUIMM), delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22, co. 4-quater TUIMM), nei casi di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUIMM).

È altresì rilasciato ai sensi dell’art. 1, co. 9, DL n. 113/2018, ovvero a coloro che avrebbero avuto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari oramai abrogato.

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Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

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