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Cosa accade se il richiedente asilo accolto nella struttura si rifiuta di ricevere il provvedimento o di firmare la ricevuta?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale, ospite in una struttura di accoglienza, si rifiuti di ricevere il provvedimento di cui è destinatario oppure si rifiuti di sottoscrivere la ricevuta pur ritirando una copia del provvedimento, il responsabile della struttura deve darne immediata comunicazione tramite PEC alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In questo caso la notificazione si considera avvenuta nel momento in cui la comunicazione di rifiuto della notificazione diviene disponibile nella casella PEC della Commissione (cioè quando il responsabile della struttura riceve la comunicazione automatica di consegna della PEC nella casella della Commissione destinataria). ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Come funziona la nuova disciplina delle notificazioni per il richiedente asilo accolto?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale sia ospite in una struttura di accoglienza le notificazioni degli atti e dei provvedimenti sono effettuate presso il centro o la struttura. Il provvedimento è trasmesso dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale all’indirizzo PEC del responsabile della struttura, indirizzo a ciò dedicato e previamente comunicato alla Commissione. Il responsabile della struttura provvederà a consegnare copia del provvedimento al richiedente asilo facendo sottoscrivere una ricevuta. Una volta avvenuta la notificazione con la consegna del provvedimento al destinatario, il responsabile della struttura invierà immediata comunicazione sempre tramite PEC alla Commissione indicando la data e l’ora della notifica. ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Quando entreranno in vigore le diverse disposizioni introdotte con la L. 46/17 (cd. “Decreto Minniti”)?
Il nuovo sistema di notifica delle comunicazioni ai richiedenti asilo tramite la casella Pec del responsabile della struttura di accoglienza entrerà in vigore il 17 agosto 2017. ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Le disposizioni relative alla videoregistrazione dell’audizione del richiedente la protezione internazionale riguarderanno le domande presentate con la sottoscrizione del Modello C3 a partire dal 17 agosto 2017.
Le modifiche relative alla procedura delle impugnazioni al Tribunale e l’abrogazione del grado di appello saranno operative per i ricorsi presentati a partire dal 17 agosto 2017.
Cosa sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale?
Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.pdfElenco Commissioni e Sezioni
Con quali modalità il titolare di protezione internazionale circola nel territorio dell’Unione Europea?
I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.
A seguito del rilascio del permesso di soggiorno per attesa riconoscimento della protezione internazionale è possibile svolgere attività lavorativa?
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non consente lo svolgimento di attività lavorativa a meno che la procedura per l’esame della domanda superi i 60 giorni. Alla scadenza di tale periodo, qualora il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso, poi, di emissione di un provvedimento di diniego della protezione e di proposizione del ricorso, l’interessato potrà mantenere la titolarità del permesso di soggiorno e continuare a svolgere attività lavorativa fino alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Quali sono i requisiti che il titolare di protezione internazionale deve dimostrare per effettuare il ricongiungimento familiare?
A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).
Quale tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato ai titolari di protezione internazionale?
Con il D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 i titolari di protezione sussidiaria sono stati equiparati ai titolari dello status di rifugiato. Pertanto tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale ottengono il rilascio un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Il titolare di protezione internazionale o sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari può accedere alla cd. “Carta Blu”?
No, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5209 del 3.8.2012, sono esclusi dalla procedura per ottenere la cd. “Carta Blu” coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o che hanno richiesto tale tipo di permesso e sono in attesa di una decisione, nonché coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale o sussidiaria.
Il titolare di protezione internazionale può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
In quali casi può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari?
Può essere rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale qualora la Commissione Territoriale non accolga la richiesta ma decida di trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di detto permesso ritenendo sussistenti “gravi motivi di carattere umanitario”. 
Viene, inoltre, rilasciato allo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento che risulti destinatario di un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98.
A sensi dell’art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 109/2012 può ora essere rilasciato al lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento nei confronti del datore di lavoro nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.
Vi è poi il caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato a seguito di emanazione da parte del Governo di misure di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 286/98 (come avvenuto nel caso della cd. “Emergenza Nord Africa”.
L’art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari previa acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal Territorio Nazionale.

Quali sono le categorie di stranieri per le quali è vietata l’espulsione?
L’art. 19 del D.Lgs. 286/98 indica quali sono le categorie di persone per le quali è vietata l’espulsione ovvero i minori di anni 18, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (salvi i casi di pericolosità sociale), coloro che convivono con il coniuge o con un parente entro il secondo grado italiani ed infine le donne incinte e fino a sei mesi di vita del bambino (nonchè il marito/padre convivente).
In base al comma 1 dell’art. 19 cit. è inoltre sempre vietata l’espulsione di uno straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religiose o opinioni politiche o altre condizioni personali o sociali .
La stessa disposizione prevede, infine, che l’esecuzione dell’espulsione di persone particolarmente vulnerabili quali disabili, anziani, genitori in famiglie monoparentali ovvero vittime di violenza devono essere effettuate con modalità compatibili con le singole condizioni dei destinatari del provvedimento.

E’ possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori ultrasessantacinquenni a carico e quali sono le tariffe?
Con l’accordo sul documento contente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” volto a uniformare le varie prassi sul Territorio Nazionale si sono stabilite le modalità per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori a carico ultra-sessantacinquenni che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 5.11.08.
L’iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo direttamente alla Regione o Provincia Autonoma, tramite conto corrente postale o F24.
Per quanto riguarda le tariffe si richiama il DM 8.10.1986 che prevede che l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo fissato nella misura del 7,50% (fino a 20.658,27 € annui) e del 4,00% (sulla quota eccedente da 20.658,27 € fino al limite di 51.645,68 € annui).
L'ammontare del contributo non può mai essere inferiore a 387,34 €.
L’iscrizione volontaria ha validità per l’anno solare e prescinde dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Il coniuge non comunitario dello stesso sesso del cittadino italiano ha diritto al rilascio della carta di soggiorno?
Si, il coniuge cittadino extracomunitario ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.30 del 2007 in qualità di coniuge del cittadino italiano, rientrando tra i familiari indicati nell'art. 2 del D.Lgs 30/2007. La nozione di coniuge non viene infatti valutata sulla base dell'ordinamento italiano ma in base all'ordinamento dello Stato in cui è stato contratto il vincolo matrimoniale.
I coniugi aventi cittadinanza straniera possono avviare la procedura di separazione in Italia?
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano,  sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 non ha subito variazioni e sarà sempre pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità). Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

Qual è il limite di reddito per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Il nuovo limite di reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (cioè il reddito netto) fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata dell’1,3%, è ora fissato a 10.766,33 euro annui, rispetto al precedente di 10.628,16 euro.

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