La richiesta di cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9 della L. 91 del 1992 può essere presentata dopo un periodo di residenza anagrafica nel territorio italiano che varia a seconda della cittadinanza dello straniero. I cittadini comunitari possono presentare la domanda di concessione dopo 4 anni di residenza, gli apolidi ed i rifugiati dopo 5 anni ed i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea dopo 10 anni.
Ai sensi dell’art. 9 cit. la cittadinanza italiana può essere concessa anche allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni oppure allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
