Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro é rilasciato e rinnovato per una durata non superiore a:
a) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
b) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato;
c) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
