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In quali casi può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari?

Può essere rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale qualora la Commissione Territoriale non accolga la richiesta ma decida di trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di detto permesso ritenendo sussistenti “gravi motivi di carattere umanitario”. 
Viene, inoltre, rilasciato allo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento che risulti destinatario di un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98.
A sensi dell’art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 109/2012 può ora essere rilasciato al lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento nei confronti del datore di lavoro nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.
Vi è poi il caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato a seguito di emanazione da parte del Governo di misure di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 286/98 (come avvenuto nel caso della cd. “Emergenza Nord Africa”.
L’art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari previa acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal Territorio Nazionale.

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