[1] Sentenza n.1734 del 27.2.2007 [2] Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Affaire Régime linguistique belge, 23.7.1968. [3] Per un approfondimento sul tema, si veda: Perin, Miazzi, “Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4, 2009, 198-205 [4] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609; http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/13/Ucraino-permesso-in-regola-del-Ministero-maturita-_7028836.html
[1] Si ricorda che i minori infrasedicenni, di regola, non possono iscriversi ai CTP e, dunque, possono conseguire il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione solo nella scuola secondaria di primo grado. [2] Per quanto riguarda la definizione di discriminazione per motivi nazionali e la disciplina dell’azione civile contro la discriminazione, si rimanda agli artt. 43-44 del D.Lgs. 286/98. [3] Si ricorda che l’Ufficio Scolastico Regionale ha tra le sue competenze la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2).
[1] Si vedano: comunicato del Prefetto di Torino del 2 aprile 2010 (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it) e nota del Ministero dell’Interno n. 2589 del 13 aprile 2010 (http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=424) in risposta al Commissario Straordinario del Comune di Bologna. [2] Art. 34 Cost.; Artt. 2,3, 28 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91; Art. 2 I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; Art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [3] La scuola dell'infanzia, infatti, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge 53/03, art. 2, co. 1) e “concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1). La legge chiarisce inoltre che lo Stato ha il dovere di assicurare “la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia” (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 2). Sulla natura della scuola dell’infanzia in quanto parte integrante dell’unitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dell’obbligo, si veda l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11.2.2008, che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia al permesso di soggiorno. Si ricorda, infine, come la normativa vigente attribuisca agli asili nido la finalità di “garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni” (legge 448/2001, art. 70), finalità assimilate, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003). [4] Il diritto dei minori stranieri di essere iscritti alla formazione professionale anche in assenza di permesso di soggiorno è esplicitamente richiamato in alcune disposizioni regionali o provinciali concernenti le attività formative. Ad esempio, nella “Nota informativa della Provincia di Torino (http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/file-storage/download/monitoraggio/ddoi/2013/Nota_info_OI_DD_2013_14.pdf) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014”, si precisa che “gli enti di formazione sono tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti, anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno”. [5] Per un approfondimento, si veda: ASGI, “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009” (http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29)
[1] Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si ricorda che “Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”. Oltre alla motivazione cui fa riferimento il Ministero (esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla legge), va ricordato che, a rigore, i cittadini stranieri minorenni non possono considerarsi “irregolarmente soggiornanti”, in quanto la normativa vigente riconosce a tutti i minori, in quanto soggetti inespellibili, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (art. 19 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 286/98 e art. 28 co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99; cfr. infra capitolo 4). Va inoltre sottolineato come la richiesta al genitore di esibire il permesso di soggiorno e la segnalazione, in assenza, all’Autorità giudiziaria e/o all’Autorità di P.S., da parte della scuola, potrebbero configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), posto che, in conseguenza di un’attività accertativa in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 D.Lgs. 286/98), si impedirebbe al minore l’esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Per approfondimenti sul punto, si veda il documento “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009" http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it%29.









