Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Uno studente straniero privo di permesso di soggiorno può ottenere il titolo conclusivo del corso di studi? Può svolgere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anche se ormai è divenuto maggiorenne?

SI: l’art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce, infatti, che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenne, tale diritto può essere senz’altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali.

Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l’accesso all’esame di maturità al termine di un percorso di studi “conduce a risultati irragionevoli”, avendo “l’inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne”[1].

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all’istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti[2]. Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno[3].

Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell’Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l’esame di maturità a causa dell’irregolarità del soggiorno e, dunque, devono essere ammessi all’esame[4].



[1] Sentenza n.1734 del 27.2.2007

[2] Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Affaire Régime linguistique belge, 23.7.1968.

[3] Per un approfondimento sul tema, si veda: Perin, Miazzi, “Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 4, 2009, 198-205

[4] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609; http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/13/Ucraino-permesso-in-regola-del-Ministero-maturita-_7028836.html

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