Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

E' possibile per gli alunni stranieri iscriversi a scuola quando l'anno scolastico è già in corso? La scuola può rifiutare l'iscrizione? Per quali motivi? Cosa si può fare in caso di rifiuto?

 

Gli alunni stranieri possono iscriversi anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, infatti l’art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che “l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico”.

Tuttavia, nel caso di iscrizione in corso d’anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano.

Se si verifica tale situazione la scuola può rifiutare l’iscrizione, ma dovrebbe attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all’istruzione.

In generale una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:

-       se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione;

-       se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;

-       se un minore viene iscritto in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.

Ogni qualvolta la scuola ritenga di non poter procedere all'iscrizione del minore straniero, è , comunque, tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell’iscrizione: la richiesta di iscrizione si configura, infatti, come un’istanza di avvio di un procedimento amministrativo.

Trovano, dunque, applicazione le disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90, la quale all'art. 2 stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. La stessa legge prevede inoltre, all'art. 3, che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”.

È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:

-       mancanza del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica;

-       inadeguatezza delle competenze possedute (tranne l’eccezione appena vista riguardante l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado del minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica);

-       età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado[1];

-       asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili;

-       superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.

Il rifiuto dell’iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio[2] e potrebbe configurare il reato di omissione d’atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi fosse il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale.

Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, il genitore può richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale[3] o ai Servizi Educativi del Comune di verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola non abbia più posti disponibili per l’iscrizione in corso d’anno) e di intervenire per garantire il diritto all’istruzione del minore.  

 


[1] Si ricorda che i minori infrasedicenni, di regola, non possono iscriversi ai CTP e, dunque, possono conseguire il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione solo nella scuola secondaria di primo grado.

[2] Per quanto riguarda la definizione di discriminazione per motivi nazionali e la disciplina dell’azione civile contro la discriminazione, si rimanda agli artt. 43-44 del D.Lgs. 286/98.

[3] Si ricorda che l’Ufficio Scolastico Regionale ha tra le sue competenze la vigilanza sul rispetto delle  norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2).

 

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