In base alle istruzioni del Ministero è necessario aggiornare il permesso Ue nel caso di :
- cambio della provincia di residenza;
- inserimento figlio minore nato in Italia o del figlio infraquattordicenne entrato per ricongiungimento familiare;
- rilascio di nuovo passaporto;
- rettifica di dati anagrafici come nome cognome luogo e data di nascita;
- cambio di cittadinanza.
Inoltre se il documento viene aggiornato con nuove fotografie ogni 5 anni ha anche validità di documento di identità.
Si, a partire dal 23 luglio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 122 del 7 luglio 2016, che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 33530 del 3 agosto 20116 ha precisato che il costo pari ad euro 30,46 per la produzione del permesso di soggiorno elettronico è posto a carico di ogni singolo utente, ancorchè minore. Sul punto è necessario provvedere al pagamento con l'apposito bollettino, indicando nella sezione "Eseguito da" il nome ed il cognome del minore.
Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione del titolare per motivi di pericolosità sociale; c) quando il titolare viene ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Non è prevista invece la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza di reddito o per disoccupazione.
Il coniuge non comunitario del cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche dopo lo scioglimento del matrimonio a condizione che abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
Il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione Europea acquista il diritto al soggiorno permanenza dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione. Questo diritto viene meno nel caso di assenza dall'Italia per più di due anni consecutivi.
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato a colui che, anche a seguito del rilascio del visto per residenza elettiva, intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorativa. Il permesso viene, dunque, rilasciato a chi sia in grado di fornire idonee garanzie sulla disponibilità di una abitazione e di risorse economiche autonome, stabili e regolari, per sé e per eventuali familiari a carico derivanti da rendite, pensioni o attività gestite all’estero.
Si, al compimento del 14° anno di età occorre chiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno CE separato dei genitori. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio rinnovo ma di un aggiornamento quindi non sarà necessario dare la dimostrazione dei requisiti previsti per il rilascio.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro é rilasciato e rinnovato per una durata non superiore a:
a) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
b) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato;
c) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell'art. 14, c. 5 D.P.R. 394/99 coloro che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o la laurea specialistica dopo aver frequentato il corso di studio in Italia, convertono il permesso di soggiorno da studio a lavoro senza attendere il “decreto flussi”.
Per tutti gli altri, trova applicazione l'art. 14, co. 6 D.P.R. 394/99 che prevede, invece, la conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro nell'ambito delle quote stabilite a tale scopo nel "decreto - flussi". La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggirno e previa sottoscrizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico. Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine.Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato per almeno un anno. Ai sensi dell’art. 37, co. 5 D.P.R. 394/99 il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato a meno che il titolare non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro o che, comunque, il permesso di soggiorno possa essere rinnovato ad altro titolo (ad es. per motivi familiari).
Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non può pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari.
Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relaziona al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, precisando che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari
Si segnala, infine, che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Come è noto chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità.
Chi invece attende il rinnovo del permesso di soggiorno potrà rientrare nel Paese di origine ma il viaggio di andata o di ritorno non dovrà prevedere il passaggio in un Paese dell'area Schengen. L’interessato dovrà portare con sé il passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) per dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo.
Coloro che sono in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro o per ricongiungimento familiare possono muoversi nell’Area Schengen per tutta la durata del visto se sono in possesso di un visto Schengen uniforme valido. Se, invece, intendono recarsi nel Paese di origine dovranno viaggiare con il volo diretto senza transitare in un altro Paese dell'area Schengen. In ogni caso, insieme alla ricevuta della presentazione dell’istanza di rilascio ed al passaporto, dovranno esibire il visto di ingresso.Nel caso invece di presentazione di richiesta di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile per costoro lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
La Direttiva del Ministero dell’Interno Prot 17272/7 del 28 marzo 2008 ha chiarito la questione in senso positivo. Può accadere, infatti, che il giovane regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento della maggiore età, non sia in grado di soddisfare i requisiti richiesti per il rinnovo/conversione previsto dall’art. 32 D.lgs. 286/98 (permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) ma continui a vivere in famiglia a carico dei genitori.
Nel caso in cui il genitore soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 D.Lgs. 286/98, il figlio maggiorenne potrà ottenere il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore.
Tali considerazioni si allineano alla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte precisato l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, rimanga nell’abitazione dei genitori e non abbia ancora raggiunto una propria indipendenza economica.
Come è noto il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è stato cancellato dal Tar del Lazio nel maggio 2016 in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta in via provvisoria Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha modificato l'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del Testo Unico Immigrazione.
In base a tali modifiche, il lavoratore che perde il posto di lavoro otterrà un permesso per attesa occupazione "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».