Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”

La Regione Piemonte vanta un impegno ormai decennale nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione e nell’assistenza alle vittime, cominciato nel “2007 - Anno europeo delle pari opportunità per tutte e tutti”. Nella sua attività, la Regione ha costantemente collaborato con l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con gli organismi di parità e garanzia regionali e nazionali e con gli enti locali piemontesi. Inoltre, si è sempre avvalsa dell’assistenza tecnico-scientifica di IRES Piemonte.
L’attività antidiscriminatoria della Regione è progressivamente cresciuta, sia per la rilevanza e la capillarità delle azioni condotte, sia per il graduale ampliamento degli ambiti di intervento, sia – infine – per l’adozione di basi normative sempre più solide. Tale processo è culminato nell’approvazione della Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016 e dei successivi provvedimenti esecutivi.
La legge dà attuazione all’art. 21 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 3 della Costituzione italiana, e copre le seguenti cause di possibile discriminazione: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza o origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale.

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