Le avvocate Sara Martinetto e Carla Lucia Landri (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) affrontano il tema dell'accesso dei richiedenti asilo ai Centri Per l'Impiego e al mercato del lavoro, soffermandosi in particolare sulle tipologie di documento di cui entrano in possesso e l'iter di richiesta di protezione internazionale.
Il video è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIMA - Pensare Prima al Dopo.
2 marzo 2022
ore 14.00 - 17.00
Google Meet
Il diritto al soggiorno: aggiornamenti sulla protezione speciale e sulla regolarizzazione 2020
a cura degli avvocati ASGI Irene Pagnotta e Alberto Pasquero
Il webinar affronterà i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e diritti connessi, e si concentrerà sull'emersione dei rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del D.L. 34/2020 (Regolarizzazione 2020), sullo stato delle domande e sul diritto a svolgere attività lavorativa.
Iscrizione obbligatoria entro il giorno prima dell'evento attraverso la compilazione del modulo online: compila
Il link per partecipare agli incontri verrà inviato il giorno prima dell'evento.
per info: info@piemonteimmigrazione.it
La Commissione Nazionale Asilo ha emanato una lunga circolare in tema di applicazione delle disposizioni in tema di protezione speciale, a seguito delle disposizioni introdotte con la L. n. 173/2020.
Nella nota si affronta la questione relativa alla presentazione della domanda di protezione speciale che sarà consentita anche in maniera diretta al Questore contariamente a quanto affermato in una precedente nota del Ministero dell'Interno. Inoltre, vengono fornite indicazioni in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della nuova forma di protezione e in relazione alla valutazione delle domande pendenti in base ai dettami della nuova normativa.
Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che, a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.