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Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:
La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.
Il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato in presenza di particolari fattispecie concrete, che presentano tra loro caratteristiche molto diverse, ma in presenza delle quali il diritto al soggiorno consegue a ragioni di carattere umanitario.
È denominato permesso di soggiorno per casi speciali quello rilasciato in favore delle vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUIMM), delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22, co. 4-quater TUIMM), nei casi di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUIMM).
È altresì rilasciato ai sensi dell’art. 1, co. 9, DL n. 113/2018, ovvero a coloro che avrebbero avuto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari oramai abrogato.
Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Nel 2023 sono stati rilasciati in Piemonte 24.683 nuovi permessi di soggiorno (7,5% dei nuovi permessi rilasciati a livello nazionale), di cui il 32% per protezione. Dato nettamente in calo rispetto all’anno precedente: si passa da 13.674 nel 2022 a 7.838 permessi per protezione rilasciati nel 2023, circa 5.800 permessi in meno (-43%).
La tendenza riflette quella a livello nazionale, che vede quasi dimezzarsi il numero dei permessi per protezione rilasciati: si passa dagli oltre 200mila permessi nel 2022 (202.552) ai circa 106mila nel 2023 (-47,6%), in buona parte a causa del ridimensionamento dei permessi speciali per protezione temporanea rilasciati ai cittadini ucraini a seguito della guerra (da 149mila a 21mila).
Nel 2023 in Piemonte il 46% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti ha un permesso di soggiorno in scadenza: i principali motivi dei permessi di soggiorno a termine sono relativi alla famiglia (38,3%), lavoro (26,8%), protezione internazionale e richiesta asilo (27,6%) e studio (4,7%). I titolari di protezione e i richiedenti asilo in Piemonte rappresentano lo 0,8% della popolazione della regione.
[Fonte: ISTAT, dati al 01/01/2024]
Sono 9.365 le persone presenti all'interno dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) in Piemonte, che rappresentano lo 0,2% della popolazione della regione.
Vi è una forte sproporzione di genere, con l'86 di uomini e il 14% di donne; in particolare, in alcune province la percentuale di uomini supera il 90% (VCO 98%, Cuneo 95%, Alessandria 92% e Asti 91%)..
Tra gli uomini i primi due paesi d’origine sono il Bangladesh e il Pakistan, mentre per le donne tra i paesi di provenienza più frequenti figurano la Costa d’Avorio, Perù, Nigeria, Camerun, Tunisia, Ucraina e Georgia. In generale, più del 40% delle persone all’interno dei CAS proviene da Bangladesh e Pakistan.
Tra i minori le provenienze più diffuse sono Perù (19%), Costa D’Avorio (10%) e Ucraina (8%), seguite da Tunisia (7%), Turchia (7%), Georgia (6%) e dalla Turchia-Etnia Curda (5%).
Il 44% delle persone accolte si trova nei centri della Città Metropolitana di Torino. Si tratta, inoltre, di persone molto giovani: una su 3 ha infatti tra i 18 e i 24 anni e più della metà di loro (55%) ha tra i 18 e 29 anni. Il 10% delle persone accolte è minore: tra questi, 38 sono minori stranieri non accompagnati.
[Fonte: Prefettura di Torino, dati al 30/11/2024 e per alcune sezioni al 28/01/2025]
Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) offre 2469 posti in Piemonte, il 6,4% dei posti disponibili in Italia. Gli enti locali titolari di progetto sono 36, di cui 23 comuni, 2 unioni di comuni, 1 provincia e 10 enti consortili (enti gestori delle funzioni socio-assistenziali).
La provincia di Torino è l’unica che offre posti per persone con disagio mentale e/o disabilità fisica, di cui la quasi totalità (36 su 46) nel Comune di Torino; anche per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati più della metà dei posti disponibili è concentrata nel Comune di Torino (68%), a cui si aggiungono il territorio del Con.I.Sa (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa, 16%), la provincia di Alessandria (10%) e il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale 12 (CISA 12) di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo (6%).
[Fonte: SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, dati al 31/12/2024]
Tabelle e grafici
02_Motivi_permessi_di_soggiorno_2023.xlsx
03_Presenze_per_provincia_nei_CAS_11_2024.xlsx
04_Genere_presenze_CAS_CMT_11_2024.xlsx
05_Età_presenze_CAS_CMT_01_2025.xlsx
06_Provenienza_presenze_CAS_CMT_01_2025.xlsx
07_Provenienza_minori_presenti_CAS_CMT_01_2025.xlsx
08_Posti_finanziati_SAI_11_2024.xlsx
09_Posti_finanziati_per_provincia_e_tipologia_SAI_02_2024.xlsx