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Tre storie a fumetti per raccontare percorsi di vita e di inserimento sociale di richiedenti asilo, ma soprattutto di uomini, donne e bambini giunti in Italia con motivazioni e percorsi diversi e accomunati dallo stesso iter burocratico e dal desiderio di avere un futuro nel nostro Paese. Ciascun racconto è ispirato ad una storia vera e illustra le attività di accoglienza e supporto ai percorsi di integrazione che devono essere garantite secondo i principi costituzionali riportati nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell’integrazione.
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Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 18 marzo 2019, si è espresso sulla nuova disposizione introdotta dall’art. 13 del D.L. 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. Il Giudice ha, in primo luogo, affermato che la norma in questione non introduce, neppure in forma implicita, un divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo poiché non ha modificato la norma generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero prevista dall’art. 6, co. 7 del D.Lgs. 286/98. Proprio tale disposizione prevede che, ai fini dell’iscrizione anagrafica, si considera dimora abituale l’ospitalità documentata da oltre tre mesi in un centro di accoglienza. Ne consegue che il richiedente asilo, trascorsi tre mesi presso il centro, ha diritto all’iscrizione come dimorante presso la struttura. Il Tribunale, poi, aggiunge che il richiedente asilo assume la sua qualità di regolarmente soggiornante al momento della presentazione dell’istanza di protezione internazionale (e come conseguenza otterrà poi il rilascio di un permesso di soggiorno). La norma introdotta dal D.L. Sicurezza deve, dunque, essere interpretata nel senso che il titolo necessario per l’iscrizione anagrafica non è il permesso di soggiorno ma la documentazione comprovante la presentazione della domanda di asilo (cd. Modello C3 o altra ricevuta rilasciata dalla Questura).
Tribunale Firenze 18 marzo 2019
Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.
Con la Circolare del 3 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sui profili applicativi delle nuove disposizioni in tema di accoglienza previste dalla L. 132/2018. In particolare, l’Amministrazione chiarisce che i MSNA anche non richiedenti asilo sono accolti nel SIPROIMI (ex SPRAR) e coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale rimangono in accoglienza anche oltre il raggiungimento della maggiore età fino alla definizione della loro istanza.
Inoltre, rimangono in accoglienza anche i neomaggiorenni che ottengano il “prosieguo amministrativo”. Nella Circolare si prospetta, infine, la graduale chiusura dei Centri “FAMI” e del “CAS” per minori con trasferimenti dei minori ivi presenti nel SIPROIMI.
È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il titolo di soggiorno per calamità è valido solo sul territorio nazionale e consente l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.
È un permesso di soggiorno che può essere concesso dalla Commissione Territoriale al richiedente asilo che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale, potrebbe subire persecuzioni o tortura o trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno nel Paese di origine. Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto anche in altre circostanze nelle quali il richiedente asilo, se rimpatriato, potrebbe subire la violazione di diritti costituzionali o internazionali vincolanti per lo Stato italiano. Ha durata di due anni e, alla scadenza, può essere rinnovato se la Commissione Territoriale ritiene che permangono i requisiti che ne avevano consentito il rilascio.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale chiesto ed ottenuto dopo il 6 maggio 2023 non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
22 gennaio 2019 ore 14 – 17
Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI
Incontro di formazione rivolto a operatori e operatrici del Progetto Mediato 6
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI
22 gennaio 2019 ore 14 – 17 Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino