- per lavoro subordinato (anche stagionale);
- per lavoro autonomo;
- per motivi famigliari;
- per asilo politico e per richiesta di asilo (protezione internazionale);
- per motivi umanitari (art. 20 c. 1 T.U. Immigrazione misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; art. 40 c. 1 T.U. Immigrazione stranieri regolari ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano ad altro titolo l’erogazione di prestazione sanitarie);
- per motivi di protezione sociale ex art. 18 c. 1 T.U. Immigrazione;
- per cure mediche se rilasciato ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett. d) T.U. Immigrazione nei casi di divieto di espulsione per la donna in stato di gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino;
- per minore età se rilasciato ai sensi dell’art. 19, c. 2 lett. a) T.U. Immigrazione nel caso di divieto di espulsione del minore;
- titolari di carta blu UE rilasciata ex art. 27 quater (T.U. Immigrazione) ai lavoratori altamente qualificati;
- per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza;
- per assistenza minore;
- per residenza elettiva solo se sono titolari di pensione contributiva italiana.