Abitare

Che cos’è l’emergenza abitativa?

La nozione di emergenza abitativa individua le situazioni di quei nuclei che - in possesso di specifici requisiti previsti dagli appositi regolamenti regionali e comunali - necessitano di essere aiutati nell'individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo bando) per via della situazione abitativa "emergenziale" nella quale versano.

La L.R. 3/2010 stabilisce che i Comuni possano assegnare un'aliquota non eccedente il 25% (arrotondata all'unità superiore) degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie ordinarie (art. 5) per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5. I Comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei famigliari soggetti a sfratto esecutivo. Per macro-linee, rientrano tra le situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:

  1. sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
  2. devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  3. abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  4. si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  5. risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

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