In caso di emergenza abitativa è possibile rivolgersi presso lo Sportello Casa di via Orvieto 1/20/A (piano primo), Torino - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e presentando la documentazione che attesti la propria condizione di emergenza.

Numero sportelli Emergenza abitativa: 011011 24287- 011011 24226

Ulteriori informazioni su: http://www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/casa_popolare/emergenzaabitativa.html

È sempre consigliato rivolgersi ai servizi sociali della propria zona di residenza.

La nozione di emergenza abitativa individua le situazioni di quei nuclei famigliari che necessitano di essere aiutati nell'individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo bando) per via della situazione abitativa “emergenziale” nella quale si trovano.

Rientrano tra le situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:

  1. hanno subito uno sfratto o un pignoramento mobiliare e devono lasciare la propria casa;
  2. devono lasciare l’appartamento a causa di eventi che lo rendono inutilizzabile;
  3. abitano un alloggio dichiarato dall’ASL (Azienda sanitaria locale) non idoneo all’abitazione in relazione alle condizioni di salute degli inquilini;
  4. si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  5. risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si parla di decadenza. Nel caso in cui un assegnatario di alloggio ERP non provveda al pagamento del canone per 3 mensilità, ATC informa il Comune e l'assegnatario medesimo; il Comune, entro al massimo due mesi, deve svolgere opportuni accertamenti fornendo ad ATC riscontro circa la possibilità dell'assegnatario di corrispondere quanto dovuto, saldando la morosità anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro sostenibile; se ciò non accade entro il tempo previsto, ATC procede ad avviare il procedimento di decadenza dell'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al Comune con contestuale comunicazione all'assegnatario.

Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 3 mesi.

  • documento d’identità valido;
  • modello Isee correttamente compilato;
  • eventuale Certificato d’invalidità e relativo punteggio;
  • ogni altro documento idoneo a provare la situazione economica, sociale e famigliare del nucleo (contratto di lavoro, buste paga, certificato di disoccupazione etc.…).

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o essere titolare di protezione internazionale;
  2. avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità della legge regionale piemontese sull’accesso alla case popolari (l.r. 3/2010) ed in particolare dell’art. 3 c. 1 lett. b) secondo cui “per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale” occorre “avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE.” Il Comune di Torino, insieme ad altri Comuni piemontesi, aveva peraltro già ammesso con riserva all’ottavo bando di assegnazione di alloggi ERP i cittadini extra UE con meno di 5 anni di residenza (per approfondire clicca qui);
  3. i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero;
  4. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  6. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  7. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  8. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  9. essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa. Il limite viene aggiornato annualmente e quello relativo all’anno 2022 è pari a € 21.752,42.

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search