Novità Legislative

Con la Circolare del 19 giugno 2020, il Ministero dell’Interno fornisce importanti indicazioni per il caso in cui, a fruire della procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 103 D.L. Rilancio, sia un richiedente asilo. In particolare l’Amministrazione chiarisce come la domanda di protezione internazionale non sia ostativa alla procedura di emersione prevista dal comma 1 dell’art. 103m nell’ambito della quale, pertanto, non si dovrà rinunciare alla richiesta di asilo. Nella Circolare è specificato che il richiedente avrà la possibilità di chiedere una copia conforme del passaporto depositato presso la Questura. Mentre per quanto riguarda la procedura di rilascio del permesso temporaneo ai sensi dall’art. 103 co. 2 la stessa non sarebbe ammessa per i richiedenti asilo, stante la loro condizione di regolarità sul territorio nazionale fino al termine della procedura.

pdfCircolare Min. Interno 19 giugno 2020

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Con il decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020, è stato prorogato al 15 agosto 2020 il termine per la presentazione le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo previsti dall’art. 103 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

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Il Ministero dell'Interno ha emanato due importanti circolari relative alla procedura di regolarizzazione dei lavoratori prevista dall'art. 103 del D.L. cd. "Rilancio". In particolare la Circolare del 30 maggio 2020 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione affronta le tematiche relative ai soggetti coinvolti, al pagamento del contributo ed alle modalità di presentazione della domanda. Invece, nella Circolare n. 400/C/2020 del 30 maggio 2020 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si conferma, tra l'altro, la sospensione delle procedure di espulsione e di allontanamento per coloro che abbiano presentato la domanda di regolarizzione o di permesso di soggiorno temporaneo.

pdfCircolare DLCI 30 maggio 2020  pdfCircolare PS 30 maggio 2020

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Con il decreto del 27 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro irregolari nonchè delle domande di permesso di soggiorno temporaneo, procedure previste dall’art. 103 D.L. del 19 maggio 2020.
In particolare, si indicano le modalità relative all’inoltro telematico delle istanza di emersione, al suo contenuto ed al pagamento del contributo forfettario. Vengono, inoltre, stabiliti i limiti reddituali del datore di lavoro necessari per l’avvio della procedura. Si indicano, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di permesso temporaneo e si elenca la documentazione utile a dare la dimostrazione dello svolgimento dell’attività pregressa. Al Decreto è allegato l'elenco delle attività connesse al settore agricolo ed all'allevamento.

pdfDecreto Emersione 2020pdfAllegato Settori Emersione

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Il Decreto Legge cd. “Rilancio” del 19 maggio 2020 prevede all’art. 103 una procedura di emersione dei rapporti di lavoro nei settori del lavoro domestico, della assistenza delle persone non autosufficienti, dell’agricoltura, allevamento ed attività connesse. I datori di lavoro potranno presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con un cittadino non comunitario o per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso. Il lavoratore straniero dovrà dimostrare di essere giunto in Italia prima dell’8 marzo 2020 ed, al termine della procedura, otterrà un permesso di soggiorno per lavoro. La norma prevede, anche, la possibilità per i cittadini stranieri che abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2020, non rinnovato, e che abbiano già svolto attività lavorativa nei settori indicati, di ottenere un permesso temporaneo di sei mesi per la ricerca un lavoro sempre negli ambiti suddetti. Se alla scadenza, lo straniero avrà un contratto o dimostrerà di aver svolto regolarmente attività lavorativa, otterrà un permesso di soggiorno per lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio e le modalità di presentazione delle domande ed i dettagli delle procedure saranno contenute in un decreto di prossima pubblicazione.

pdfRegolarizzazione D.L. Rilancio

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Mediato 7 - Terzo video di Approfondimento sull'emergenza sanitaria in corso COVID-19 e le conseguenze sui permessi di soggiorno e procedure amministrative.

 
A cura dell'avv. Laura Furno,  ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.
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Continua il percorso di formazione a distanza del Progetto Mediato che affronta l'impatto dell'emergenza sanitaria Covid19 su cittadini/e stranieri/e con il terzo video:
#3| Approfondimento sull'emergenza sanitaria in corso COVID-19 e le conseguenze sui permessi di soggiorno e procedure amministrative.
 
A cura dell'avv. Laura Furno,  ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.
 
I video precedenti

La legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha stabilito la proroga della validità dei permessi di soggiorno scaduti o in scadenza fino al 31 agosto 2020. La disposizione non esclude dalla proroga alcun tipo di permesso, pertanto, viene estesa la validità anche dei permessi temporanei o non rinnovabili. Sono prorogati fino al 31 agosto anche i termini per il soggiorno in Italia di coloro che avevano fatto ingresso per tre mesi muniti del permesso di soggiorno rilasciato da altro paese dell'Unione Europea. La stessa disposizione dispone che sono anche prorogati, sempre fino al 31 agosto, i termini per tutte le conversioni. Infine, i permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.

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Con il decreto n. 23 dell'8 aprile 2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi è ulteriormente prorogata, a causa dell'emergenza sanitaria, al 15 maggio 2020. La Circolare del Ministero dell'Interno già emanata il 24 marzo 2020 specifica che la sospensione riguarda tutte le attività svolte dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione e quindi: il rilascio del nulla osta per motivi di lavoro stagionale, per casi particolari (artt. 27 e ss del T.U.Immigrazione) e per ricongiungimento familiare nonché le procedure di conversione (da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro non stagionale). Sono sospese, inoltre, le attività di formazione civica, le verifiche di adempimento dell’accordo di integrazione e lo svolgimento del test di italiano ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per quanto riguarda le procedure relative alla concessione ed al riconoscimento della cittadinanza italiana si segnala che sono sospesi i termini relativi alle domande di cittadinanza italiana per residenza, per matrimonio, quelli previsti per la dichiarazione di elezione di cui all’art. 4, co. 2 L. 91/92 e quelli concessi per la prestazione del giuramento.

pdfCircolare Min. Interno del 24 marzo 2020

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Con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Gli interessati potranno, dunque, effettuare la richiesta di rinnovo dopo tale data, salvo ulteriori proroghe. Per coloro che, invece, sono in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito di domanda presentata prima dell’emergenza, si segnala che lo stesso decreto legge ha disposto la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi per il periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Con la Circolare n. 3511 del 23 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha, inoltre, specificato che si intendono prorogati fino al 15 giugno anche i nulla osta già rilasciati e per i quali l’interessato era in attesa di presentare la richiesta di rilascio del visto di ingresso nonchè si intende prorogata fino alla stessa data la validità dei documenti rilasciati dai paesi di origine da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di richiesta della cittadinanza italiana.

pdfCircolare Min. Interno 21 marzo 2020

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