Novità Legislative

L’11 marzo 2023 è entrato in vigore il D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, contenente diverse disposizioni in materia di flussi di ingresso legale, prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e di modifica dei casi di protezione speciale. In particolare, l’art. 7 del D.L. abroga l’art. 19, co. 11 D.Lgs. 286/98 nella parte in cui non erano ammessi il respingimento e l’espulsione nel caso in cui ciò avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, avendo riguardo della natura e dell’effettività dei vincoli familiari in Italia e dell’inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese. La disciplina previgente continuerà ad essere applicata per le istanze già depositate e per coloro che abbiano già ricevuto l’invito a presentarsi presso la Questura per la formalizzazione della domanda.

pdfD.L. n. 20/2023

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Con il D.L. n. 16 del 2 marzo 2023, il Governo ha disposto la proroga delle misure di assistenza riservate a coloro che sono giunti in Italia a seguito del conflitto in Ucraina. In particolare, all’art. 2 del D.L. si stabilisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. Nello stesso articolo, si conferma che questi permessi possono essere revocati nel caso di cessazione dell’emergenza e nulla viene specificato in relazione alle possibilità di conversione.

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In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.

pdfCircolare Interministeriale flussi_2022.pdf

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Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022 ha chiarito che il permesso per protezione speciale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte della sussistenza di un contratto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che tale possibilità deve essere garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario) sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Nella decisione si legge, infatti, che  il permesso, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina.

pdfTar Veneto_n. 1812 del 2022

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La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante. 

pdfCassazione n. 26089/2022

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Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.

pdfCircolare 23 giugno 2022

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento. 

pdfConsiglio di Stato n. 3578/2022

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Con il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, il Governo dà attuazione alla decisione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 che ha conferito la protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 fennraio 2022 e giunti in Italia a partire dalla stessa data. La tutela è, inoltre, conferita ad apolidi ed a cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 oppure che soggiornavano sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.  A coloro che si trovano in questa situazione verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno e revocabile nel caso venga meno lo stato di emergenza. RImangono, dunque, esclusi coloro che soggiornavano in Ucraina con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permessoper protezione temporanea consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. ll titolare può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Il D.P.C.M. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini già presenti in Italia. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno  fare ritorno in Ucraina al fine di prestare soccorso ai familiari e tornare in Italia. Nel caso di richiesta di di cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, i cittadini ucraini sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.

pdfDpcm 28 marzo 2022

 

 

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Con la Circolare Interministeriale n. 2477 del 16 marzo 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2022  il termine per presentare le istanze di ingresso dei cittadini non comunitari inseriti in progetti di formazione all’estero e quello per la presentazione delle istanze di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo. Questo perchè al precedent termine del 17 marzo 2022 le quote non risultavano completamente impiegate.

pdfCircolare 16 marzo 2022

 

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Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.

pdfTAR Puglia Sentenza n. 270/2022

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