Migranti e lavoro | 2022

Quali sono le categorie di stranieri per le quali è vietata l’espulsione?
L’art. 19 del D.Lgs. 286/98 indica quali sono le categorie di persone per le quali è vietata l’espulsione ovvero i minori di anni 18, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (salvi i casi di pericolosità sociale), coloro che convivono con il coniuge o con un parente entro il secondo grado italiani ed infine le donne incinte e fino a sei mesi di vita del bambino (nonchè il marito/padre convivente).
In base al comma 1 dell’art. 19 cit. è inoltre sempre vietata l’espulsione di uno straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religiose o opinioni politiche o altre condizioni personali o sociali .
La stessa disposizione prevede, infine, che l’esecuzione dell’espulsione di persone particolarmente vulnerabili quali disabili, anziani, genitori in famiglie monoparentali ovvero vittime di violenza devono essere effettuate con modalità compatibili con le singole condizioni dei destinatari del provvedimento.

E’ possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori ultrasessantacinquenni a carico e quali sono le tariffe?
Con l’accordo sul documento contente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” volto a uniformare le varie prassi sul Territorio Nazionale si sono stabilite le modalità per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori a carico ultra-sessantacinquenni che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 5.11.08.
L’iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo direttamente alla Regione o Provincia Autonoma, tramite conto corrente postale o F24.
Per quanto riguarda le tariffe si richiama il DM 8.10.1986 che prevede che l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo fissato nella misura del 7,50% (fino a 20.658,27 € annui) e del 4,00% (sulla quota eccedente da 20.658,27 € fino al limite di 51.645,68 € annui).
L'ammontare del contributo non può mai essere inferiore a 387,34 €.
L’iscrizione volontaria ha validità per l’anno solare e prescinde dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Il coniuge non comunitario dello stesso sesso del cittadino italiano ha diritto al rilascio della carta di soggiorno?
Si, il coniuge cittadino extracomunitario ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.30 del 2007 in qualità di coniuge del cittadino italiano, rientrando tra i familiari indicati nell'art. 2 del D.Lgs 30/2007. La nozione di coniuge non viene infatti valutata sulla base dell'ordinamento italiano ma in base all'ordinamento dello Stato in cui è stato contratto il vincolo matrimoniale.
I coniugi aventi cittadinanza straniera possono avviare la procedura di separazione in Italia?
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano,  sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 non ha subito variazioni e sarà sempre pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità). Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

Qual è il limite di reddito per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Il nuovo limite di reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (cioè il reddito netto) fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata dell’1,3%, è ora fissato a 10.766,33 euro annui, rispetto al precedente di 10.628,16 euro.

E’ possibile chiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?
Si, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
E’ possibile ottenere la cittadinanza italiana dopo una condanna penale?
Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio le condanne che impediscono l'acquisto della cittadinanza sono indicate nell'art. 6, co. 1 della L. 91 del 1992. Si tratta di condanne per reati contro la personalità dello Stato ed, in ogni caso, per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Sono ostative anche le condanne straniere ad una pena detentiva superiore ad un anno se riconosciute in Italia. L'art. 6, co. 3 stabilisce, tuttavia, che la riabilitazione fa cessare l'effetto preclusivo della condanna.
Nel caso di richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, lett. f) L. 91 del 1992 ovvero dopo dieci anni di residenza è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato. Tuttavia occorre tenere ben presente che nel caso di richiesta di cittadinanza "per naturalizzazione" la valutazione dell'Amministrazione comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente. Il Ministero, quindi, valuterà sia il fatto storico della commissione del reato, sia il tempo eventualmente trascorso dal fatto e l'intervenuta eliminazione degli effetti penali, dando adeguato conto di tali considerazioni nella motivazione del provvedimento finale.
E’ possibile avere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di cittadinanza?
Si, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere all’area tramite il codice della propria istanza. Nel caso in cui vi sia indicato che “l'istruttoria è completa, la domanda è in fase di valutazione" significa che l’ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno che si occupa delle istanze presentata ai sensi dell’art. 9 L. 91/92 (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione -Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze) dispone di tutti gli elementi, compresi
quelli forniti dalla competente Prefettura, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di "preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che dovrenno essere prese in considerazione dal Ministero per la decisione finale. Gli interessati, anche tramite legale possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
        » area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 )
        » area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 )
        » area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 )
           specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)
Analoghe considerazioni valgono per le richieste di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, per le quali sarà però la competente Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego. Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio
Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it Sportello cittadinanza on line.
Quali documenti sono necessari per richiedere la cittadinanza italiana?
Tutte le informazioni relative alla documentazione richiesta per fare domanda di cittadinanza per residenza in Italia o per matrimonio con cittadino italiano, insieme alla relativa modulistica (scaricabile),  sono disponibili sul sito del progetto della Prefettura di Torino "Lo Stato per i Nuovi Cittadini" . Sullo stesso sito è inotre disponibile un servizio di prenotazione on-line per fissare l'appuntamento per presentare l'istanza di cittadinanza.
Quali sono i casi di acquisto dalla cittadinanza italiana per ius soli ovvero nascita sul suolo italiano?
In base all’art. 1 della L. 91 del 1992, è cittadino italiano chi e' nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale questi appartengono. Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di altra cittadinanza. Infine, in base all’art. 4, co. 2 della L. 91 del 1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta', diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.
Quanti anni di residenza occorrono per richiedere la cittadinanza italiana?
La richiesta di cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9 della L. 91 del 1992 può essere presentata dopo un periodo di residenza anagrafica nel territorio italiano che varia a seconda della cittadinanza dello straniero. I cittadini comunitari possono presentare la domanda di concessione dopo 4 anni di residenza, gli apolidi ed i rifugiati dopo 5 anni ed i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea dopo 10 anni.  
Ai sensi dell’art. 9 cit. la cittadinanza italiana può essere concessa anche allo straniero del quale il padre  o  la  madre  o  uno  degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati  cittadini  per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da  almeno  tre  anni oppure allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano  che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da  almeno  cinque anni successivamente alla adozione.
 
Quali sono le modalità di richiesta della cittadinanza per il coniuge straniero di cittadino italiano?
La richiesta di cittadinanza iure matrimonii può essere presentata dopo 2 anni dalla data di celebrazione del matrimonio se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dalla coppia. Nel caso in cui il coniuge non sia cittadino italiano per nascita ma per naturalizzazione i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del giuramento come cittadino italiano.
La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00.
Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.
Rimane, invece, la competenza  del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?
L’art. 14 della L. 91 del 1992 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 572/1993 la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione, come per esempio l'iscrizione anagrafica.
La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato più volte che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. Il requisito della convivenza deve essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione personale dei coniugi. Pertanto l’art. 14 della L. 91/1992 deve trovare applicazione anche nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, qualora questi mantenga la potestà genitoriale ed eserciti il diritto di visita previsto nella sentenza di separazione.
Quanto tempo occorre per ottenere la risposta sulla richiesta di cittadinanza italiana?
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 362/1994, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle istanze di cittadinanza italiana è di 730 giorni (ovvero 2 anni).
Con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992 (cd. “naturalizzazione") la giurisprudenza ha affermato che la scadenza del termine biennale non comporta di per sé l’accoglimento tacito dell’istanza, tuttavia il ritardo nella definizione del procedimento costituisce violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi tempestivamente come stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, violazione sanzionabile da parte dell' Autorità Giudiziaria.
Deve, invece, sottolinearsi il carattere perentorio del termine biennale per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992 (acquisto per matrimonio). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che decorso il termine biennale, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo precluso ai sensi dell’art. 8, co. 2 L. 91/1992 l’adozione di un provvedimento negativo.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta della cittadinanza italiana e quali documenti fiscali è necessario presentare?
Nel caso di richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.91 è necessario essere in possesso di un reddito personale (o familiare) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a
- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Si devono presentare i modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi degli ultimi 3 anni.

E’ possibile essere assunti con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9bis del D.Lgs. 286/98, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore non comunitario che sia in possesso della ricevuta di rilascio o di rinnovo tempestivamente richiesto, può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dei motivi ostativi da parte dell’Amministrazione.
E’ possibile rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?
Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il lavoratore abbia la disponibilità di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Con la circolare n. 35 del 5 novembre del 2013, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno confermato che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato sin dal primo ingresso in Italia. La conversione deve avvenire nell’ambito delle quote disponibili all’interno del decreto flussi per l’assunzione di lavoratori non comunitari ed è subordinata al fatto che il lavoratore sia stato effettivamente assunto in precedenza con contratto stagionale.
E’ consentito svolgere attività lavorativa con il permesso di soggiorno per studio?
Ai sensi dell’art. 14, co. 4 del D.P.R. 394/99 lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, con un limite annuale di 1.040 ore.
 

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