Migranti e lavoro | 2022

Il Tribunale di Firenze ed il Tribunale di Bologna, con due sentenza emesse dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113/18, hanno comunque ritenuto di riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria. I Giudici hanno affermato che, nonostante l’art. 5 del D.L. n. 113/18 abbia disposto l’abrogazione della protezione umanitaria, i nuovi criteri non possano trovare applicazione ai procedimenti iniziati in epoca precedente al 5/10/18. Ciò in quanto la nuova previsione di riduzione dei casi di rilascio di permesso di soggiorno “umanitario” ai soli “casi speciali” ha natura sostanziale e non solo processuale. Inoltre, come già chiarito dalla giurisprudenza, la protezione umanitaria rappresenta una delle tre componenti del diritto di asilo costituzionalmente protetto ed è ,quindi, una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che va accertata a non riconosciuta.

pdfProtezione umanitaria dopo DL 113/18

Il D.L. n. 113/2018 ha modificato il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana che passa dai 730 giorni previsto dal regolamento di attuazione all’attuale termine di 48 mesi previsto dal nuovo art. 9 bis L. 91/1992. Il nuovo termine si applica anche ai procedimenti in corso. Nello stesso decreto è anche previsto l’aumento dell’importo del contributo previsto per le richieste di cittadinanza da 200 euro a 250 euro.

Con l’art. 1 del D.L. n. 113/2018 è stata disposta la modifica dell’art. 5, co. 6 D.lgs. 286/98 con l’abrogazione della disposizione che prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali. Il decreto prevede l’introduzione di nuovi permesso di soggiorno di carattere temporaneo per salute, per calamità naturale oppure per particolare valore civile.

Con l’entrata in vigore del D.L. 113/18, sono già operative le modifiche nella gestione dell’accoglienza previste dal Sistema SPRAR come comunicato dal Servizio Centrale al responsabili degli enti titolari dei progetti in una nota del 25 ottobre 2018. In particolare si  sottolinea che dal 5.10.18 non potranno più essere inseriti nei progetti SPRAR i richiedenti asilo ed i titolari di protezione umanitaria mentre potranno rimanere in accoglienza fino alla scadenza del progetto coloro che sono stati inseriti prima di quella data.

pdfComunicazione Servizio Centrale SPRAR

Con la pubblicazione sulla G.U. del 4 ottobre 2018, è entrato in vigore il D.L. cd. “Sicurezza” contenente tra l’altro disposizioni in materia di protezione umanitaria ed internazionale anche con riferimento all’accoglienza, in tema di espulsioni e trattenimento nei C.P.R. nonché di iscrizione anagrafica e cittadinanza. Il D.L. è ora approdato al Parlamento per la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 3 dicembre 2018.

pdfD.L. Sicurezza

Con la D.D 16 febbraio 2018, n. 117, la Regione Piemonte aveva approvato la scheda informativa riassuntiva sulle procedure per l'accertamento dell'eta dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte contenente le finalità e tipologia degli accertamenti medici ai quali il minore straniero non accompagnato sarà sottoposto ai fini dell'accertamento della propria età, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle di un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine. Come disposto nella stessa determina le schede sono state ora tradotte in albanese, arabo, francese, inglese e spagnolo.

pdfDetermina Accertamento Età

Albanese, Arabo, Francese, Inglese, Spagnolo

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