Nel caso di richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, lett. f) L. 91 del 1992 ovvero dopo dieci anni di residenza è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato. Tuttavia occorre tenere ben presente che nel caso di richiesta di cittadinanza "per naturalizzazione" la valutazione dell'Amministrazione comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente. Il Ministero, quindi, valuterà sia il fatto storico della commissione del reato, sia il tempo eventualmente trascorso dal fatto e l'intervenuta eliminazione degli effetti penali, dando adeguato conto di tali considerazioni nella motivazione del provvedimento finale.
quelli forniti dalla competente Prefettura, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di "preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che dovrenno essere prese in considerazione dal Ministero per la decisione finale. Gli interessati, anche tramite legale possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
» area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 )
» area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 )
» area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 )
specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)
Analoghe considerazioni valgono per le richieste di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, per le quali sarà però la competente Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego. Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio
Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it Sportello cittadinanza on line.
La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00.
Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.
Rimane, invece, la competenza del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 572/1993 la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione, come per esempio l'iscrizione anagrafica.
La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato più volte che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. Il requisito della convivenza deve essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione personale dei coniugi. Pertanto l’art. 14 della L. 91/1992 deve trovare applicazione anche nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, qualora questi mantenga la potestà genitoriale ed eserciti il diritto di visita previsto nella sentenza di separazione.
Con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992 (cd. “naturalizzazione") la giurisprudenza ha affermato che la scadenza del termine biennale non comporta di per sé l’accoglimento tacito dell’istanza, tuttavia il ritardo nella definizione del procedimento costituisce violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi tempestivamente come stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, violazione sanzionabile da parte dell' Autorità Giudiziaria.
Deve, invece, sottolinearsi il carattere perentorio del termine biennale per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992 (acquisto per matrimonio). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che decorso il termine biennale, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo precluso ai sensi dell’art. 8, co. 2 L. 91/1992 l’adozione di un provvedimento negativo.
- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Si devono presentare i modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi degli ultimi 3 anni.









