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L’INPS con la Circolare n. 95 del 2 agosto 2022 fornisce nuove disposizioni relative al diritto in favore dei lavoratori, cittadini non comunitari, di ricevere l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) anche per i familiari residenti all’estero. In particolare, nella Circolare, l’INPS indica le modalità di presentazione della domanda e la documentazione (o autocertifcazione) necesssaria per dimostrare la composizione del nucleo familiare residente all’estero ed ottenere quindi la prestazione. 

pdfCircolare INPS n. 95 del 2 agosto 2022

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11 maggio 2022 | 14.00 - 16.30
L'accesso alle prestazioni sociali, l’iscrizione anagrafica e l’apertura del conto corrente per i cittadini stranieri

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pdfL'accesso alle prestazioni sociali, l’iscrizione anagrafica e l’apertura del conto corrente per i cittadini stranieri - avv. Paola Fierro (ASGI)

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Il webinar si inserisce nell'ambito dei progetti SOFIA e Mediato.

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La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.

pdfComunicato Corte Costituzionale 12 gennaio 2022

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, con la sentenza del 2 settembre 2021, ha chiarito che l’assegno di maternità e di paternità deve spettare a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari del cd. “permesso unico lavoro”, dicitura introdotta con la Direttiva 2011/98/UE e che comprende il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e autonomo e quello per motivi familiari. La normativa italiana, invece, richiedeva, per l’accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, sulla base del principio di uguaglianza e non discriminazione, è stata dichiarata illegittima. 

pdfComunicato Stampa CGUE

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Mediato 7 - Secondo video di approfondimento sull'emergenza sanitaria in corso COVID-19 e le misure previdenziali di assistenza sociale messe in atto dal governo.
 
A cura dell'avv. Alberto Guariso,  ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.
 
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Con una nota del 14 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito al requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni richiesto per la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza. In particolare il Ministero ha affermato che, ai fini dell’accertamento della residenza decennale (di cui l’ultimo biennio con carattere di continuità) ed in mancanza di sufficiente documentazione anagrafica, è possibile provare la residenza effetttiva tramite ulteriori elementi oggettivi ed univoci tale da dimostrare il legame concreto del richiedente con il territorio per il periodo richiesto.

pdfNota 14 aprile 2020

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Con la nota n. 5070 del 2 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il Reddito di Inclusione (R.E.I.) è una provvidenza economica oggetto di diritto soggettivo in base alla legislazione vigente. Per tale motivo il beneficio è concesso ai cittadini dell’UE ed i loro familiari titolari di diritto al soggiorno, ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). La misura non è invece garantita ai titolari di protezione umanitaria.
Si segnala inoltre che i beneficiari devono essere residenti in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

pdfNota Ministero Lavoro prot. 5070/2018

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Con la nota n. 5070 del 2 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il Reddito di Inclusione (R.E.I.) è una provvidenza economica oggetto di diritto soggettivo in base alla legislazione vigente. Per tale motivo il beneficio è concesso ai cittadini dell’UE ed i loro familiari titolari di diritto al soggiorno, ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). La misura non è invece garantita ai titolari di protezione umanitaria.
Si segnala inoltre che i beneficiari devono essere residenti in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

pdfNota Ministero Lavoro prot. 5070/2018

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