La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, ha affermato la necessità di dare attuazione alla norme previste dalla L. 46/2017 in tema di notifica via PEC dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Com’è noto l’entrata di vigore della procedura che prevede le notifiche ai richiedenti asilo tramite PEC con consegna del provvedimento da parte del responsabile del centro o la struttura ove questi sia accolto era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017. Ora la Commissione Nazionale chiede alle Commissioni territoriali di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il nominativo del responsabile del servizio di notificazione entro il 31 agosto 2018. L’avvio della procedura è fissato per il 30 settembre 2018.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018, ha stabilito un importante principio in tema di riconoscimento della protezione umanitaria. La Suprema Corte, dopo un'attenta rassegna dei contenuti di questa forma di protezione nel quadro normativo italiano ed europeo, afferma che la stessa possa certamente essere riconosciuta a coloro che abbiano raggiunto un elevato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. Tuttavia tale requisito non può essere un fattore esclusivo di concessione della protezione ma è necessario anche un ulteriore approfondimento sulla condizione di vulnerabilità del richiedente volto ad accertare la sussistenza di situazioni di effettiva deprivazione dei diritti umani nel paese di origine.
Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 bis del T.U. Immigrazione introducendo nuove disposizioni in tema di ingresso e soggiorno per volontariato. Le norme appena entrate in vigore regolano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale nell'ambito di una quota stabilita da un decreto che verrà emanato entro il 30 giugno di ogni anno. L'ingresso potrà avvenire previo nulla osta rilasciato in base alla sussistenza di diversi requisiti quali l'appartenenza del promotore dell'attività di volontariato a determinate categorie di enti senza scopo di lucro e di utilità sociale, la stipula di una convenzione tra volontario ed ente indicante in dettaglio le attività da svolgere, la polizza assicurativa e la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il permesso di soggiorno verrà rilascaito con la dicitura «volontario» per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.
Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.