Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 bis del T.U. Immigrazione introducendo nuove disposizioni in tema di ingresso e soggiorno per volontariato. Le norme appena entrate in vigore regolano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale nell'ambito di una quota stabilita da un decreto che verrà emanato entro il 30 giugno di ogni anno. L'ingresso potrà avvenire previo nulla osta rilasciato in base alla sussistenza di diversi requisiti quali l'appartenenza del promotore dell'attività di volontariato a determinate categorie di enti senza scopo di lucro e di utilità sociale, la stipula di una convenzione tra volontario ed ente indicante in dettaglio le attività da svolgere, la polizza assicurativa e la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il permesso di soggiorno verrà rilascaito con la dicitura «volontario» per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.
Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 ter del T.U. Immigrazione in tema ingresso e soggiorno per ricerca. Le nuove disposizioni hanno la finalità di semplificare e accelerare le procedure di rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno per ricercatore per i possessori di un dottorato e altro titolo di studio superiore. Ai ricercatori sarà, inoltre, consentito di effettuare il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, fermi restando i requisiti di alloggio e di reddito. Al termine del periodo di ricerca previsto, il titolare di permesso di soggiorno per ricercatore potrà dichiarare la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. Le nuove disposizioni prevedono anche che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea possa essere autorizzato a soggiornare in Italia al fine di proseguire la ricerca iniziata nell'altro Stato Membro.
Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.