Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.
E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.
In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.
Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.
La Corte Costituzionale, nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme relative al cd. “bonus bebè” e dell’assegno di maternità nella parte in cui escludono dalla concessione dei due benefici coloro che non siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo invece che possano ottenerlo anche i titolari di permesso valido per lavoro di durata superiore a sei mesi.
Online i materiali relativi al terzo appuntamento del ciclo di formazione giuridica "Approfondimenti tematici sul decreto legge n.130/2020 recante nuove disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale". Nel terzo incontro, curato dalle avv. Alessia Pasero e Margherita Limoni, viene posto un focus specifico sulla conversione del titolo di soggiorno e i diritti in fase di conversione e rinnovo del titolo; nuova protezione speciale; prassi operative con accenni al recente indirizzo della Commissione Territoriale di Torino in materia di protezione speciale; prassi appicative per le richieste di appuntamenti per il titoli di soggiorno nelle varie questure del territorio.
Materiali:
Rinnovo e conversione del titolo di soggiorno | Introduzione generale sulla procedura ed i diritti ad essa collegati. Modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 - avv. Margherita Limoni
Per tutte le informazioni vai alla sezione dedicata al progetto SOFIA
La Commissione Nazionale Asilo ha emanato una lunga circolare in tema di applicazione delle disposizioni in tema di protezione speciale, a seguito delle disposizioni introdotte con la L. n. 173/2020.
Nella nota si affronta la questione relativa alla presentazione della domanda di protezione speciale che sarà consentita anche in maniera diretta al Questore contariamente a quanto affermato in una precedente nota del Ministero dell'Interno. Inoltre, vengono fornite indicazioni in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della nuova forma di protezione e in relazione alla valutazione delle domande pendenti in base ai dettami della nuova normativa.
Con la sentenza n. 18609 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U.I. non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso e soggiorno in Italia, nè la stessa sola condanna può rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale, giudizio che deve essere emesso all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore. Inoltre, continua la Suprema Corte, l’autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore.
Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha stabilito che la garanzia relativa ai mezzi ecomonici di sussistenza a favore dello studente che chieda il visto di ingresso può essere fornita anche dal fratello o da altra persona. Ciò in ossequio all’art. 39, co. 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 in cui si afferma che la garanzia economica può essere fornita “da parte di enti o cittadini italiani e stranieri” e non soltanto dai genitori come indicato della Circolare del Miur emanata per l’anno accadmico 2020/2021 che escludeva espressamente, in modo illegittimo secondo il TAR del Lazio, l’esibizione di fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.
Con la Circolare dell’11 maggio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella domanda di emersione, sarà possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente. Il subentro è consentito sia nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto per scadenza del termine del contratto sia per altre cause non di forza maggiore. Tale disciplina è applicabile ai tre settori lavorativi previsti dall’emersione quindi il settore agricolo, il lavoro domestico e quello di assistenza alla persona. Nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021, è stata ulteriormente prorogata la validità dei permessi di soggiorno a causa dell’emergenza sanitaria, unitamente a quella dei documenti di identità e dei titoli di viaggio. L’attuale proroga è prevista fino al 31 luglio 2021. Il Decreto prevede, tuttavia, la possibilità degli interessati di presentare comunque istanza di rinnovo agli Uffici competenti.
Con la Circolare n. 400/C/2021 del 23 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo verranno rilasciati con una validità di anni 10 per gli adulti e di anni 5 per i minori, ciò in conformità alle nuove disposizioni dell’Unione Europea che prevedono sempre l’inserimento nel titolo di soggiorno di una data di scadenza. Si rammenta che la data di scadenza riguarda il documento fisico e non inficia in alcun modo il diritto di residenza permanente acquisito dal titolare.